FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 017/AA del 21/07/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MONTELLA ARIGLIANO SSD BRINDISI FOOTBALL CLUB

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 758 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sigg. Gino MONTELLA, Daniele ARIGLIANO, e della società S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB avente ad oggetto la seguente condotta:

GINO MONTELLA, Legale Rappresentante pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza della società S.S.D. Brindisi Football Club all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista riportata in data 24.5.2021 sulla testata giornalistica online “www.tuttosporttaranto.com”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e dell’onore dell’arbitro della gara Brindisi – AZ Picerno disputatasi in data 23.5.2021 e valevole per il campionato di Serie D girone H, nonché della reputazione e dell’onore della società AZ Picerno e della credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso considerata;

DANIELE ARIGLIANO, dirigente della società S.S.D. Brindisi Football Club all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente televisiva “Studio 100” al termine della gara Brindisi – AZ Picerno disputatasi in data 23.5.2021 e valevole per il campionato di Serie D girone H, pubblicata sulla piattaforma web “youtube” (link: https://www.youtube.com/watch?v=A043GTPtwAE) e riportata in pari data sulla testata giornalistica online “www.restodelcalcio.com”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e dell’onore dell’arbitro della citata gara e della società AZ Picerno, nonché della credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso considerata;

S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB, in violazione dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal sig. Montella Gino, Legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, nonché in violazione dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal sig. Arigliano Daniele;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Daniele ARIGLIANO, e Gino MONTELLA in proprio, e in qualità di Legale Rappresentante pro tempore per conto della società S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gino MONTELLA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Daniele ARIGLIANO, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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