FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 018/AA del 04/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – LUCIANO D’avino U.S. AVELLINO 1912 SRL

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 663 pf 20/21 adottato nei confronti della Sig.ra Paola LUCIANO, del Sig. Marciano D’AVINO, e della società U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLA LUCIANO, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserata per la società U.S. Avellino 1912 S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Versione 3 - 24 maggio 2020 - Aggiornamento del 23 giugno 2020, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, secondo quanto indicato dall’Allegato: Serie C - pianificazione personale per zone, in particolare, per aver consentito e, comunque, non impedito che durante la partita Avellino - Bari del giorno 10/04/2021, alle ore 17:30, nell’area “Interno Stadio - zona Tecnico/Sportiva-, fossero presenti 142 persone di cui: 11 calciatori titolari dell’U.S. Avellino, 12 calciatori di riserva dell’U.S. Avellino, 12 persone in panchina dell’U.S. Avellino, 1 addetto ufficio stampa dell’Avellino (al quale è precluso l’accesso in zona 1 perché collocato dal protocollo in zona 2), 1 match analyst dell’Avellino (al quale è precluso l’accesso in zona 1 perché collocato dal protocollo in zona 2), 11 calciatori titolari del Bari, 14 calciatori di riserva del Bari (a fronte delle 12 riserve per squadra consentiti dal protocollo in zona 1), 10 persone in panchina del Bari, 2 magazzinieri del Bari, 2 soggetti della delegazione dell'Avellino (ai quali è precluso l’accesso in zona 1 perché collocati dal protocollo in zona 2), 4 ufficiali di gara, 5 soggetti del servizio sanitario, 2 addetti al servizio di pulizia, 3 addetti DGE e steward, 3 addetti antincendio (ai quali è precluso l’accesso in zona 1 perché collocati dal protocollo in zona 2), 1 RSPP (al quale è precluso l’accesso in zona 1 perché collocato dal protocollo in zona 2), 6 ball boys, 2 delegati della Procura Federale, 2 delegati della Lega Pro, 2 manutentori del campo, 12 soggetti del personale di servizio, 2 operatori LED, 15 fotografi, 3 soggetti della produzione TV, 4 licenziatari TV, superando la soglia dei 130 partecipanti previsti dal protocollo federale all’interno della c.d. “zona 1”; nonché per aver consentito e, comunque, non impedito che durante la medesima partita fossero presenti circa 300 persone di cui 95 dichiarate tra: 6 soggetti della delegazione dell’U.S. Avellino, 4 della delegazione del Bari, 4 del servizio sanitario, 4 del servizio di pulizie, 3 DGE e steward, 2 addetti alla sicurezza, 18 del personale di servizio, 2 operatori LED, 30 giornalisti, 12 soggetti della produzione TV (a fronte dei 10 consentiti da protocollo in zona 2), 10 licenziatari TV, nonché un altro folto numero di partecipanti, non dichiarati negli elenchi forniti relativi al numero dei soggetti ammessi allo stadio, che sono facilmente riscontrabili attraverso il repertorio fotografico, video ed articoli di stampa relativi alla competizione, superando la soglia dei 105 soggetti previsti dal protocollo federale all’interno della c.d. “zona 2”, con ciò mettendo a rischio la salute di tutti coloro i quali erano collocati nella predetta area esponendoli al rischio di contagio da Covid-19;

MARCIANO D’AVINO, DGE tesserato per la società U.S. Avellino 1912 S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Versione 3 - 24 maggio 2020 - Aggiornamento del 23 giugno 2020, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, secondo quanto indicato dall’Allegato: Serie C - pianificazione personale per zone, in particolare, per aver consentito e, comunque, non impedito che durante la partita Avellino - Bari del giorno 10/04/2021, alle ore 17:30, nell’area “Interno Stadio - zona Tecnico/Sportiva-, fossero presenti 142 persone di cui: 11 calciatori titolari dell’U.S. Avellino, 12 calciatori di riserva dell’U.S. Avellino, 12 persone in panchina dell’U.S. Avellino, 1 addetto ufficio stampa dell’Avellino (al quale è precluso l’accesso in zona 1 perché collocato dal protocollo in zona 2), 1 match analyst dell’Avellino (al quale è precluso l’accesso in zona 1 perché collocato dal protocollo in zona 2), 11 calciatori titolari del Bari, 14 calciatori di riserva del Bari (a fronte delle 12 riserve per squadra consentiti dal protocollo in zona 1), 10 persone in panchina del Bari, 2 magazzinieri del Bari, 2 soggetti della delegazione dell'Avellino (ai quali è precluso l’accesso in zona 1 perché collocati dal protocollo in zona 2), 4 ufficiali di gara, 5 soggetti del servizio sanitario, 2 addetti al servizio di pulizia, 3 addetti DGE e steward, 3 addetti antincendio (ai quali è precluso l’accesso in zona 1 perché collocati dal protocollo in zona 2), 1 RSPP (al quale è precluso l’accesso in zona 1 perché collocato dal protocollo in zona 2), 6 ball boys, 2 delegati della Procura Federale, 2 delegati della Lega Pro, 2 manutentori del campo, 12 soggetti del personale di servizio, 2 operatori LED, 15 fotografi, 3 soggetti della produzione TV, 4 licenziatari TV, superando la soglia dei 130 partecipanti previsti dal protocollo federale all’interno della c.d. “zona 1”; nonché per aver consentito e, comunque, non impedito che durante la medesima partita fossero presenti circa 300 persone di cui 95 dichiarate tra: 6 soggetti della delegazione dell’U.S. Avellino, 4 della delegazione del Bari, 4 del servizio sanitario, 4 del servizio di pulizie, 3 DGE e steward, 2 addetti alla sicurezza, 18 del personale di servizio, 2 operatori LED, 30 giornalisti, 12 soggetti della produzione TV (a fronte dei 10 consentiti da protocollo in zona 2), 10 licenziatari TV, nonché un altro folto numero di partecipanti, non dichiarati negli elenchi forniti relativi al numero dei soggetti ammessi allo stadio, che sono facilmente riscontrabili attraverso il repertorio fotografico, video ed articoli di stampa relativi alla competizione, superando la soglia dei 105 soggetti previsti dal protocollo federale all’interno della c.d. “zona 2”, con ciò mettendo a rischio la salute di tutti coloro i quali erano collocati nella predetta area esponendoli al rischio di contagio da Covid19;

U.S. AVELLINO 1912 S.R.L, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marciano D’AVINO dalla Sig.ra Paola LUCIANO, in proprio, e in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante per conto della società U.S. AVELLINO 1912 S.R.L;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la Sig. ra Paola LUCIANO, di € 1250,00 (milleduecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Marciano D’AVINO, e di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società U.S. AVELLINO 1912 S.R.L;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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