F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 53/TFN – SD del 15 Novembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 2420/820 pf 20-21/GC/am del 13 ottobre 2021 nei confronti del Sig. Ivan Ivandin Inzoudine – Reg. Prot. 42/TFN-SD

Decisione/0053/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0042/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Paolo Clarizia – Componente (Relatore);

Valentino Fedeli – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 4 novembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.2420/820 pf 20-21/GC/am del 13 ottobre 2021 nei confronti del Sig. Ivan Ivandin Inzoudine,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il 28.05.2021 il Sig. Postorino Francesco Antonio, Presidente della società ASD Marina di Ragusa, militante nella stagione sportiva 2020-2021 nel Campionato di serie D Gir. I, inviava alla FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento interregionale, una segnalazione con la quale contestava un’asserita condotta violativa dei principi di lealtà e correttezza sportiva del calciatore Sig. Ivan Ivandin Inzoudine, che avrebbe abbandonato la società senza alcuna previa autorizzazione.

La Procura Federale avviava le indagini, nel corso delle quali accertava che il Sig. Ivan Ivandin Inzoudine aveva lasciato l’Italia e si era trasferito in Francia, suo paese di residenza, dove milita nella presente Stagione 2021- 2022 nella Società US Saint Malo; Conseguentemente la Procura Federale il 7 settembre 2021, ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta emergeva che il Sig. Ivan Ivandin Inzoudine (matr. 1.018.603), aveva violato “l’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 92 delle NOIF, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità nel rapporto conseguente al proprio tesseramento per la stagione sportiva 2020-2021 ASD Marina di Ragusa, in ragione della mancata presentazione alla convocazione per la partita da disputarsi in data 22 maggio 2021, nonché per la mancata presentazione a tutte le sedute di allenamento sino al termine della stagione sportiva, facendo ritorno in Francia, suo paese di appartenenza”, comunicava al calciatore la conclusione delle indagini.

Stante l’assenza di attività difensiva del Sig. Ivan Ivandin Inzoudine, la Procura Federale con atto del 13 ottobre 2021 deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il calciatore “per la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 92 delle NOIF, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità nel rapporto conseguente al proprio tesseramento per la stagione sportiva 2020-2021 ASD Marina di Ragusa, in ragione della mancata presentazione alla convocazione per la partita da disputarsi in data 22 maggio 2021, nonché per la mancata presentazione a tutte le sedute di allenamento sino al termine della stagione sportiva, facendo ritorno in Francia, suo paese di appartenenza”.

Il dibattimento

In sede di discussione compariva l’Avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, nessuno per la parte deferita. La Procura Federale insisteva per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione nei confronti del Sig. Ivan Ivandin Inzoudine della sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica.

La decisione

Il Tribunale ritiene che il Sig. Ivan Ivandin Inzoudine vada prosciolto, in quanto – anche volendo prescindere dalla circostanza che l’art. 92 delle NOIF sembrerebbe applicabile esclusivamente ai calciatori professionisti o ai giovani di serie, apparendo invece applicabile l’art. 94 ter delle NOIF – dalle audizioni svolte dalla Procura Federale emerge che, a seguito della rappresentazione da parte del calciatore della volontà di interrompere il rapporto con l’ASD Marina di Ragusa, la Società non si è opposta, chiedendo esclusivamente al tesserato di allontanarsi dagli alloggi riservati ai componenti della squadra. Conseguentemente la mancata presentazione del Sig. Ivan Ivandin Inzoudine alla partita del 22 maggio 2021 e alle successive sedute di allenamento non può essere considerata in violazione delle “prescrizioni dettate dalla società di appartenenza”.

In particolare, il Sig. Calogero Nunzio, Direttore Generale della ASD Marina di Ragusa nella stagione sportiva 2020-2021, ha dichiarato nel corso dell’audizione del 15 luglio 2021:

“- il giorno 21, lo stesso ha voluto modo di colloquiare con il sottoscritto, riferendomi della sua contrarietà a permanere in squadra, poiché a suo dire il tecnico sig. Utro non gli dava lo spazio che riteneva di meritare. Cercavo di far ragionare l’Inzoudine, spiegando che la sua permanenza era molto importante poiché mancavano solo 4 giornate alla fine del campionato e dovevamo raggiungere l’obiettivo della salvezza. Ma lo stesso non ha voluto sentire ragioni e comunicava fermamente che sarebbe andato via, allorchè lo invitavo, qualora la sua decisone fosse stata quella di non giocare più con il Marina di Ragusa, di lasciare al più presto possibile l’alloggio, al fine di evitare problematiche con gli altri calciatori conviventi”.

Tali dichiarazioni sono state confermate dal deferito il quale ha dichiarato, con la nota trasmessa alla Procura Federale il 12 luglio 2021:

“Dopo questa conversazione col Mister sono andato dal direttore per parlare e tenerlo aggiornato di come è finita quella discussione e che ho fatto sapere sia al mister sia al direttore che andavo via. Il direttore qualche giorno prima mi aveva detto se tu vuoi andare ti pago per quello che hai lavorato quindi fino al 21 maggio e quando sono andato da lui dopo la discussione col mister mi ha detto che lui non mi avrebbe manco pagato. Alla fine non ci siamo messi d’accordo sulla cifra che mi doveva dare e non mi ha dato niente allora gli ho detto il 21 maggio che andavo via. Mi ha detto «non sei più un giocatore del Marina allora domani entro le 14:00 devi lasciare la casa» gli ho risposto ok”.

Tra l’altro alla prefata nota erano allegati 6 screenshot relativi a conservazioni whatsapp con il sig. Calogero Nunzio dai quali si desume che il direttore della società diceva al calciatore che se non avesse voluto partecipare alla trasferta avrebbe dovuto lasciare l’alloggio della società. Ciò che egli fece il giorno successivo.

Alla stregua delle richiamate dichiarazioni appare evidente che la società era stata informata dell’intenzione del calciatore di lasciare la squadra e che gli organi di vertice non si erano opposti, comunicando al medesimo che però avrebbe dovuto abbandonare immediatamente gli alloggi societari.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il deferito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                                    IL PRESIDENTE Paolo Clarizia                                                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 15 novembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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