F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 54/TFN – SD del 15 Novembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 2626/814 pf 20 21 GC/ac del 20 ottobre 2021 nei confronti dei Sigg.ri Aiello Antonio, Varano Salvatore e della società SSDARL Milano City BG FC – Reg. Prot. 47/TFN-SD
Decisione/0054/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0047/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore);
Valentino Fedeli – Componente;
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 4 novembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2626/814 pf 20 21 GC/ac del 20 ottobre 2021 nei confronti dei Sigg.ri Aiello Antonio, Varano Salvatore e della società SSDARL Milano City BG FC,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con provvedimento Prot. 2626/814 pf 20 21 GC/ac del 20.10.21 ha deferito al Tribunale, sezione disciplinare:
1) il Sig. Aiello Antonio, tesserato, all’epoca dei fatti, nella stagione sportiva 2020/2021, per la società SSDARL Milano City BG FC, in qualità di allenatore UEFA B – cod. 131697 -, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 e 21, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver partecipato, nelle fila della SSDARL Milano City BG FC, in qualità di allenatore, alla gara del campionato Eccellenza Lombardia, girone A, tra Gavirate Calcio e Milano City BG FC, disputata in data 16 maggio 2021 a Gavirate (VA), senza averne titolo, poiché squalificato per anni 4, così come disposto dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC – Sezione Disciplinare – con decisione n. 93/TFN-SD 2020/21, confermata dalla Corte Federale d’Appello della FIGC – Sezioni Unite – con Decisione n. 084 CFA del 11 marzo 2021 e confermata anche dalla decisione del Collegio di garanzia del CONI, sez. - 5 - unite prot. 00685/2021 del 13.05.2021 (con la quale è stato respinto il ricorso alla decisione n. 084 della CFA del 11.03.2021);
2) il Sig. Varano Salvatore, Presidente munito di poteri di legale rappresentanza della Società SSDARL Milano City BG FC, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. Aiello Antonio, soggetto colpito da squalifica per anni 4, così come disposto dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC – Sezione Disciplinare – con decisione n. 93/TFN-SD 2020/21, confermata dalla Corte Federale d’Appello della FIGC – Sezioni Unite – con Decisione n. 084 CFA del 11 marzo 2021 e confermata anche dalla decisione del Collegio di garanzia del CONI, sez. unite prot. 00685/2021 del 13.05.2021 (con la quale è stato respinto il ricorso alla decisione n. 084 della CFA del 11.03.2021), di partecipare, in qualità di allenatore, per la società SSDARL Milano City BG FC, alla gara del campionato Eccellenza Lombardia, girone A, tra Gavirate Calcio e Milano City BG FC, disputata in data 16 maggio 2021 a Gavirate (VA);
3) la Società SSDARL Milano City BG FC, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva della violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS, per i comportamenti posti in essere dal Presidente, Sig. Varano Salvatore e dal Sig. Aiello Antonio, come sopra descritti.
La fase istruttoria
Il procedimento veniva aperto su segnalazione del Giudice Sportivo Comitato Regionale della Lombardia in cui venivano trasmessi gli atti attestanti che il sig. Aiello Antonio aveva partecipato nelle fila della SSDARL Milano City BG FC, in qualità di allenatore, alla gara del campionato Eccellenza Lombardia, girone A, tra Gavirate Calcio e Milano City BG FC, disputata in data 16 maggio 2021.
Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini - a seguito della quale nessuno degli odierni deferiti ha inteso presentare memoria ovvero essere audito - ed ha proceduto a notificare il deferimento in oggetto.
La fase predibattimentale
Nessuno dei deferiti presentava memoria.
Il dibattimento
All’udienza del 04.11.2021 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Antonio Aiello, mesi 9 (nove) di squalifica;
- per il Sig. Salvatore Varano, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società SSDARL Milano City BG FC, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
Nessuno è comparso per i deferiti.
In sede di udienza, il Collegio ha preso atto che l’Avv. Pierpaolo Livio, difensore del Sig. Antonio Aiello, ha depositato presso la Segreteria del Tribunale Federale Nazionale la sentenza di assoluzione nei confronti del Sig. Aiello emessa dal GUP di Lucca, in relazione al reato presupposto.
La decisione
La contestazione formulata nell’atto di deferimento risulta provata documentalmente ed ammessa dallo stesso deferito che, nel corso dell’audizione del 14.07.21, ha dichiarato di essere la persona oggetto di squalifica per anni 4 irrogata dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC con decisione n. 93/TFN-SD 2020/21 e confermata dalla Corte Federale d’Appello della FIGC Sezioni Unite con Decisione n. 084 CFA del 11 marzo 2021 nonché dal Collegio di garanzia del CONI Sez. Unite con decisione prot.00685/2021 del 13.05.2021.
In tale sede, il tesserato Aiello non ha indicato nulla circa le motivazioni che lo hanno portato a partecipare alla gara del campionato Eccellenza Lombardia girone A tra Gavirate Calcio e Milano City BG FC disputata in data 16 maggio 2021 a Gavirate (VA) in qualità di allenatore della società ospitata nonostante la squalifica in atto.
Ne consegue che tale condotta costituisce violazione dell’art. 21, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva.
Di tale violazione risponde il sig. Aiello Antonio che ha partecipato alla gara, il sig. Varano Salvatore che quale Presidente munito di poteri di legale rappresentanza della Società SSDARL Milano City BG FC ha consentito e comunque non impedito tale contegno illegittimo e la società SSDARL Milano City BG FC a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del CGS, per la violazione ascritta.
Alcuna rilevanza assume l’intervenuta sentenza di assoluzione nei confronti del Sig. Aiello emessa dal GUP di Lucca, in relazione al reato presupposto della precedente condanna irrogata con decisione n. 93/TFN-SD 2020/21 in quanto tale pronuncia penale non produce alcun effetto automaticamente caducante della predetta sanzione comminata dal TFN che era ed è tuttora pienamente esecutiva.
Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il Sig. Aiello Antonio, mesi 2 (due) di squalifica;
- per il Sig. Varano Salvatore, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società SSDARL Milano City BG FC, euro 700,00 (settecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 4 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Leopoldo Di Bonito Carlo Sica
Depositato in data 15 novembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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