F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 55/TFN – SD del 15 Novembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 2249/755 pf 20-21 GC/ac del 7 ottobre 2021 nei confronti dei Sigg.ri Postorino Francesco Antonio, Giacomarro Domenico e della società ASD Città di Siracusa – Reg. Prot. 38/TFN-SD

Decisione/0055/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0038/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore);

Valentino Fedeli – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 4 novembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2249/755 pf 20-21 GC/ac del 7 ottobre 2021 nei confronti dei Sigg.ri Postorino Francesco Antonio, Giacomarro Domenico e della società ASD Città di Siracusa (già ASD Marina di Ragusa),

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento Prot. 2249/755 pf 20-21 GC/ac del 07.10.21 ha deferito al Tribunale, sezione disciplinare:

1) il Sig. Postorino Francesco Antonio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società ASD Marina di Ragusa, (in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la predetta società), per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, all’allenatore UEFA PRO, Sig. Giacomarro Domenico, di svolgere le mansioni di allenatore, previa partecipazione alle sedute di allenamento, in favore della prima squadra della società ASD Marina di Ragusa, militante nel campionato di serie D, girone I, durante il mese di aprile 2021, in costanza di squalifica;

2) il Sig. Giacomarro Domenico, all’epoca dei fatti allenatore UEFA PRO, codice n. 30549, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37 commi 1 e 3 (secondo cui i tecnici inquadrati nell’albo del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali ed in caso di violazioni delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari), per aver svolto le mansioni di allenatore in favore della prima squadra della società ASD Marina di Ragusa, militante nel campionato di serie D, girone I, partecipando alle sedute di allenamento, durante il mese di aprile 2021, in costanza di squalifica;

3) la società ASD Città di Siracusa, già ASD Marina di Ragusa - matricola n. 913411, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del vigente CGS, delle condotte poste in essere da soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti, come sopra indicate.

La fase istruttoria

Il procedimento veniva aperto su esposto del 02.05.21 in cui veniva segnalato che il sig. Domenico Giacomarro aveva svolto nella stagione 2020/2021 a favore della società Marina di Ragusa l’attività di allenatore della prima squadra senza tesseramento e in costanza della squalifica di 2 anni e 3 mesi comminata dal TFN in data 16.12.20.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando agli indagati, ciascuno per quanto di rispettiva responsabilità, lo svolgimento da parte del sig. Giacomarro delle mansioni di allenatore, con partecipazione alle sedute di allenamento, in favore della prima squadra della società ASD Marina di Ragusa durante il mese di aprile 2021, in assenza di tesseramento a tal titolo e in costanza di squalifica.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Postorino Francesco Antonio in proprio e nella qualità all’epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante pro tempore della ASD Città di Siracusa, presentava memoria difensiva deducendo, in primis, di aver interpellato il Settore Tecnico della FIGC prima di tesserare il sig. Giacomarro in costanza di squalifica avendo ricevuto rassicurazioni sulla legittimità di tale tesseramento e, in secondo luogo, che il sig. Giacomarro aveva preso parte alle sedute di allenamento solo dopo il predetto tesseramento.

In base alle risultanze delle indagini, il Procuratore Federale comunicava al Procuratore Generale dello Sport l’intenzione di disporre l’archiviazione del procedimento essendo stato accertato che a far data dal 9.4.2021, ovvero dal momento in cui il tecnico Giacomarro Domenico iniziava a partecipare alle sedute di allenamento della prima squadra della società ASD Marina di Ragusa, lo stesso risultava regolarmente tesserato con la predetta società.

Con nota del 24.9.2021 la Procura Generale dello Sport riteneva di non condividere la proposta di archiviazione avanzata dalla Procura Federale in quanto, ancorché regolarmente tesserato, il sig. Giacomarro non poteva partecipare neanche agli allenamenti in costanza di squalifica stante il disposto dell’art. 19 comma 3 del CGS che vieta qualsiasi attività sportiva allo squalificato e, per tali ragioni, invitava il Procuratore Federale a procedere al deferimento degli incolpati per la violazione delle fattispecie in questione. Seguiva, pertanto, la notifica del deferimento in oggetto.

La fase predibattimentale

Per il sig. Domenico Giacomarro, si sono costituiti nei termini gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo i quali, con memoria difensiva, hanno evidenziato l’insussistenza di qualsivoglia irregolarità e scorrettezza nel comportamento tenuto dal Giacomarro sia dal punto di vista materiale ed oggettivo che sotto il profilo giuridico. In particolare, nella prospettazione difensiva, il sig. Giacomarro non ha diretto gli allenamenti ma ha meramente presenziato agli stessi per un brevissimo lasso temporale; in ogni caso, la difesa del deferito aggiunge che i divieti e le preclusioni per i soggetti squalificati investono solo le attività inerenti le gare, non gli allenamenti come confermato dal Settore Tecnico della FIGC.

Per la società ASD Città di Siracusa, già ASD Marina di Ragusa si è costituito nei termini l’Avv. Antonino Chirico il quale ha evidenziato l’assenza di alcuna condotta illecita della propria assistita in quanto l’art. 19 del CGS non pone alcun limite normativo allo svolgimento delle attività inerenti gli allenamenti durante il periodo di squalifica, rimarcando che in tal senso si è espresso anche il Settore Tecnico della FIGC consultato dalla stessa società prima del tesseramento del Giacomarro.

Il dibattimento

All’udienza del 04.11.2021 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Francesco Antonio Postorino, mesi 2 (due) di inibizione;

- per il Sig. Domenico Giacomarro, mesi 2 (due) di squalifica;

- per la società ASD Città di Siracusa, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Sono comparsi, altresì, gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo per il sig. Domenico Giacomarro, quest’ultimo presente anche personalmente, e l’Avv. Antonino Chirico per la società ASD Città di Siracusa, i quali hanno chiesto il proscioglimento dei deferiti. Nessuno è comparso per il Sig. Francesco Antonio Postorino.

La decisione

Risulta documentalmente provato e ammesso dagli stessi deferiti che:

- il sig. Domenico Giacomarro è stato oggetto della sanzione della squalifica di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi giusta decisione del Tribunale Federale Nazionale sez. disciplinare della FIGC num. 78/TFN-SD 2020/21 del 23 Dicembre 2020 confermata in sede di appello dalla Corte Federale d’Appello della FIGC con Decisione num. 77/CFA 2020/21 del 4 Febbraio 2021;

- in costanza di squalifica, e precisamente in data 09.04.2021, la società ASD Città di Siracusa, già ASD Marina di Ragusa, ha tesserato il sig. Domenico Giacomarro quale “responsabile della prima squadra”;

- il sig. Domenico Giacomarro per un breve lasso temporale ha preso parte agli allenamenti, ma non ha partecipato alle gare nè rilasciato dichiarazioni agli organi di stampa;

- il settore Tecnico della FIGC – che ha fornito rassicurazioni alla società ASD Città di Siracusa già prima del tesseramento in questione sulla possibilità dell’allenatore squalificato di essere tesserato e di poter dirigere agli allenamenti senza partecipare alle gare – ha confermato su richiesta della Procura Federale che nessuna norma vieta il tesseramento di allenatori squalificati nè la direzione degli allenamenti, essendo la squalifica riferita all’evento gara.

Pertanto, essendo stato accertato che il sig. Giacomarro è stato tesserato come “responsabile della prima squadra” e nella riferita qualità ha partecipato alle sedute di allenamento (risultando irrilevante che non le abbia dirette da solo, ma abbia coaudiuvato l’altro allenatore ivi presente), costituisce oggetto del presente procedimento la valutazione della sussistenza dell’illecito consistente nella possibilità dell’allenatore squalificato a termine di allenare la squadra durante il periodo di squalifica.

Al riguardo, è opportuno delineare il pertinente quadro normativo utile alla definizione della questione compendiato, per quanto concerne le condotte vietate ai tecnici squalificati, nell’art. 21 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il quale “I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi”.

Tale disposizione deve essere intepretata ed applicata in conformità, per un verso, al principio di afflittività della sanzione irrogata in base al quale la sanzione deve essere scontata e produrre in concreto i suoi effetti e, per altro verso, al principio della tipicità dell’illecito sportivo secondo cui nessuno può essere sanzionato per aver commesso un fatto non previsto come illecito dall’Ordinamento Sportivo.

Orbene, l’art. 21 sopracitato fa riferimento, tanto per i calciatori quanto per gli allenatori, alle attività “inerenti alla disputa delle gare” e “in occasione delle gare” e, quindi, circoscrive l’effetto sanzionatorio alle attività di gara, non essendo in alcun modo menzionata una preclusione relativa anche alle attività di allenamento.

Tale interpretazione letterale è sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva della norma e non consente all’interprete di correggerne la portata in senso estensivo ricorrendo al criterio ermeneutico sussidiario teleologico, dovendosi dare prevalenza in ogni caso al principio di tipicità degli illeciti.

Siffatta intepretazione, peraltro, non confligge con il principio di afflittività in quanto non comporta la sostanziale disapplicazione della sanzione la quale continua ad operare - come da disposto letterale - con riferimento alle gare.

In definitiva, allo stato della normativa non può accedersi ad un’applicazione della norma tesa a sanzionare anche le attività non riferite precipuamente alle gare.

Pertanto, le condotte contestate non costituiscono illeciti sportivi non essendo rinvenibile alcuna violazione della normativa di settore che tipizza le condotte vietate ai tecnici squalificati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 15 novembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

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