LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 153 LND del 15.11.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Cristian ANELLI/SSD ARL FOGGIA CALCIO 1920

RICORSO DEL CALCIATORE Cristian ANELLI/SSD ARL FOGGIA CALCIO 1920

Con ricorso, ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici il

30.06.2021 e trasmesso a mezzo del servizio postale o PEC a Calcio FOGGIA SSD arl in data 30.06.2021 il sig. ANELLI Cristian, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la società Calcio FOGGIA SSD arl un accordo economico pluriennale dal 13.08.2019 al 30.06.2022. In particolare, l’associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 30.658,00 oltre indennità ex art. 94ter c.7 NOIF di euro 36.800,00, in favore del calciatore Anelli, a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

In data 9.3.2020 il Campionato è stato sospeso a causa della pandemia: il calciatore dichiara di essere creditore dell’importo lordo di euro 42.880,60.

Il ricorrente chiede che la società sia condannata al versamento dell’importo totale dovuto di euro 42.880,60, sulla base dell’applicazione del Protocollo di intesa AIC/LND.

Il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

Codesta Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di fissazione dell’udienza del 20 ottobre 2021.

La società si è costituita con memoria difensiva il 23.07.2021, contestando la richiesta del calciatore e depositando una quietanza liberatoria relativa alla stagione 2019/20 in cui il calciatore dichiara di aver ricevuto l’importo dovuto di cui all’accordo economico, e chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le somme richieste

Il calciatore, nella successiva memoria di replica, disconosce l’autenticità, il contenuto, la provenienza e la sottoscrizione del documento di cui sopra prodotto dalla società, rilevando altresì la mancata allegazione da parte della società di documenti bancari comprovanti l’asserito pagamento. Viene anche depositata denuncia-querela sporta dal calciatore.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, rilevando che vi siano profili di competenza della Procura Federale

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti sospende il presente giudizio e invia il fascicolo alla Procura Federale per il seguito di competenza.

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