LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 153 LND del 15.11.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Federico GENTILE/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920

 

RICORSO DEL CALCIATORE Federico GENTILE/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920

Con ricorso, ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici il 30.06.2021 e trasmesso a mezzo del servizio postale o PEC a Calcio FOGGIA SSD arl in data 30.06.2021 il sig. GENTILE Federico, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la società Calcio FOGGIA SSD arl un accordo economico pluriennale dal 13.08.2019 al 30.06.2022. In particolare, l’associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 30.658,00 oltre indennità ex art. 94ter c.7 NOIF di euro 75.000,00, in favore del calciatore Gentile, a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

In data 9.3.2020 il Campionato è stato sospeso a causa della pandemia: il calciatore dichiara di essere creditore dell’importo lordo di euro 38.364,00 per la stagione sportiva 2019/2020 e di euro 31.697,40 per la stagione sportiva 2020/21.

Il ricorrente chiede che la società sia condannata al versamento dell’importo totale dovuto di euro 70.061,40, sulla base dell’applicazione del Protocollo di intesa AIC/LND.

Il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

Codesta Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di fissazione dell’udienza del 20 ottobre 2021.

La società si è costituita con memoria difensiva il 23.07.2021, contestando la richiesta del calciatore e depositando una quietanza liberatoria relativa alla stagione 2019/20 in cui il calciatore dichiara di aver ricevuto l’importo dovuto di cui all’accordo economico, e chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le somme richieste

Il calciatore, nella successiva memoria di replica, disconosce l’autenticità, il contenuto, la provenienza e la sottoscrizione del documento di cui sopra prodotto dalla società, rilevando altresì la mancata allegazione da parte della società di documenti bancari comprovanti l’asserito pagamento.

Viene anche depositata denuncia-querela sporta dal calciatore.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, rilevando che vi siano profili di competenza della Procura Federale

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti sospende il presente giudizio e invia il fascicolo alla Procura Federale per il seguito di competenza. 

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