FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 026/AA del 04/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SMERIERI AVARELLO CLEMENTE FC PRO VERCELLI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 606 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Franco SMERIERI, Antonino AVARELLO, Gianvito CLEMENTE e della società F.C. PRO VERCELLI 1982 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
FRANCO SMERIERI, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentate tesserato all’epoca dei fatti per la società F.C. Pro Vercelli 1982 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Versione 3 - 24 maggio 2020 - Aggiornamento del 23 giugno 2020, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, secondo quanto indicato dall’Allegato: Serie C - pianificazione personale per zone, in particolare, per aver consentito e, comunque, non impedito che durante la partita Pro Vercelli-Como del giorno 14/03/2021, alle ore 16:03, fossero presenti oltre 150 persone all’interno della “zona 2”, superando la soglia dei 105 partecipanti prevista dal protocollo federale, con ciò mettendo a rischio la salute di tutti coloro i quali erano collocati nella predetta area esponendoli al rischio di contagio da Covid-19;
ANTONINO AVARELLO, Segretario Generale tesserato all’epoca dei fatti per la società F.C. Pro Vercelli 1982 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Versione 3 - 24 maggio 2020 - Aggiornamento del 23 giugno 2020, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, secondo quanto indicato dall’Allegato: Serie C - pianificazione personale per zone, in particolare, per aver consentito e, comunque, non impedito che durante la partita Pro Vercelli-Como del giorno 14/03/2021, alle ore 16:03, fossero presenti oltre 150 persone all’interno della “zona 2”, superando la soglia dei 105 partecipanti prevista dal protocollo federale, con ciò mettendo a rischio la salute di tutti coloro i quali erano collocati nella predetta area esponendoli al rischio di contagio da Covid-19;
GIANVITO CLEMENTE, DGE tesserato all’epoca dei fatti per la società F.C. Pro Vercelli 1982 S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Versione 3 - 24 maggio 2020 - Aggiornamento del 23 giugno 2020, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, secondo quanto indicato dall’Allegato: Serie C - pianificazione personale per zone, in particolare, per aver consentito e, comunque, non impedito che durante la partita Pro Vercelli-Como del giorno 14/03/2021, alle ore 16:03, fossero presenti oltre 150 persone all’interno della “zona 2”, superando la soglia dei 105 partecipanti prevista dal protocollo federale, con ciò mettendo a rischio la salute di tutti coloro i quali erano collocati nella predetta area esponendoli al rischio di contagio da Covid-19;
F.C. PRO VERCELLI 1982 S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonino AVARELLO, Gianvito CLEMENTE e Franco SMERIERI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. PRO VERCELLI 1982 S.r.l.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1875,00 (mille ottocento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Franco SMERIERI, di € 465,00 (quattrocento sessantacinque/00) di ammenda per il Sig. Antonino AVARELLO, di € 1.410,00 (mille quattrocentodieci/00) di ammenda per la società Gianvito CLEMENTE e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società F.C. PRO VERCELLI 1982 S.r.l.;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.