FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 027/AA del 04/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MASIA ASD FORMELLO CALCIO CROSS ROADS

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 693 pf 20/21 adottato nei confronti della Sig.ra Margherita Claudia Gioia MASIA e della società A.S.D. FORMELLO CALCIO CROSS ROADS, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARGHERITA CLAUDIA GIOIA MASIA, Presidente e legale rappresentate della Società ASD FORMELLO CALCIO CROSS ROADS all’epoca dei fatti in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 18 calciatrici, AMBRUOSO FRANCESCA (tesseramento del 17.09.2020), ANGELONE SHARON (tesseramento del 12.10.2018), BASSOTTI CLAUDIA (tesseramento del 3.10.2020), CICATELLO VERONICA (tesseramento del 12.10.2018), COLLI CECILIA (tesseramento del 19.09.2020), CROCE AURORA (tesseramento del 14.09.2020), CUCCU ARIANNA (tesseramento del 12.10.2018), FIORENTINI SARA (tesseramento del 12.10.2018), FIORETTI VALENTINA (tesseramento del 12.10.2018), GRASSI REBECCA (tesseramento del 15.10.2020), MARI FABIANA (tesseramento del 2.10.2019), MASIA GIOIA (tesseramento del 14.09.2020), RICCIO PAMELA VINCENZA (tesseramento del 12.10.2018), RISO SILVIA (tesseramento del 17.09.2020), RIZZO PAMELA (tesseramento del 26.09.2020), SCIARRETTI VERONICA (tesseramento del 14.09.2020), VITTORI NICOLETTA (tesseramento del 3.10.2020) e VOLPE GRAZIA (tesseramento del 12.10.2018), entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale; per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 3 calciatrici, FANK ANNA ELIZABETH (tesseramento del 3.03.2021), PAOLELLA LOREDANA (tesseramento del 17.02.2021) e SHOVLIN COURTENEY BREAN (tesseramento del 24.02.2021), entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, stabilito dalla normativa federale;

A.S.D. FORMELLO CALCIO CROSS ROADS, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Margherita Claudia Gioia MASIA in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. FORMELLO CALCIO CROSS ROADS;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Margherita Claudia Gioia MASIA e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FORMELLO CALCIO CROSS ROADS;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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