FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 028/AA del 04/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PIZII RULLO

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 621 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo PIZII ed Erminio RULLO avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO PIZII, allenatore Uefa B cod. 131.633, iscritto all’Albo del settore tecnico ma non tesserato all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 33, comma 1, 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., poiché nella stagione sportiva 2020/2021, pur non essendo regolarmente tesserato, ha svolto le funzioni formali di allenatore come emerge dalle distinte di gara in favore della 1^ squadra della Avezzano Calcio a R.L. partecipante al Campionato di Eccellenza nonché per aver consentito che il Sig. Erminio Rullo soggetto facente parte dell’organigramma dell’Avezzano Calcio con la qualifica di Dirigente–Allenatore ma privo dell’abilitazione per la conduzione tecnica svolgesse di fatto ed unitamente allo stesso Pizii le funzioni ed attività proprie di un allenatore in favore della predetta società sia nelle gare ufficiali, risultando in distinta come allenatore in seconda, sia nel corso degli allenamenti settimanali;

ERMINIO RULLO, allenatore Giovani Calciatori Licenza C cod. 166.827 iscritto all’Albo del settore tecnico, per rispondere delle seguenti violazioni: - art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 33 comma 1, 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. poiché nella stagione sportiva 2020/2021 pur non essendo regolarmente tesserato in qualità di allenatore, ha svolto di fatto le funzioni di allenatore in favore della 1^ squadra della Avezzano Calcio a R.L. partecipante al Campionato di Eccellenza - unitamente al Sig. Matteo Pizii - come emerge dalle distinte di gara in cui lo stesso Rullo compare come allenatore in seconda e come emerso nel corso delle indagini espletate; - art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 35 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico poiché nella stagione sportiva 2020/2021 pur essendo tesserato per l’Avezzano Calcio in qualità di dirigente ha svolto di fatto le funzioni di allenatore senza aver richiesto la necessaria sospensione all’Albo del Settore Tecnico; - art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 comma 1 e art. 40 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico poiché nella stagione sportiva 2020/2021 dopo le dimissioni dall’Avezzano Calcio a R.L. è stato inserito - dal mese di febbraio 2021 - nell’organigramma della Società Pol. Olympia Agnonese ASD con la qualifica di Dirigente Accompagnatore ed ha richiesto in data 13 marzo 2021 il tesseramento in favore della stessa Pol. Olympia Agnonese ASD come allenatore per squadre minori/settore giovanili, svolgendo di fatto varie attività per più di una società nella stagione sportiva 2020/2021; il Rullo, inoltre, benché possedesse la qualifica di allenatore Giovani Calciatori Licenza “C” ha prestato la propria attività come allenatore in favore della Pol. Olympia Agnonese ASD per il campionato nazionale di Serie “D” in occasione della gara Pol. Olympia Agnonese ASD – Pineto Calcio del 28.04.2021, e quindi senza essere in possesso dell’abilitazione necessaria;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo PIZII ed Erminio RULLO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di squalifica per il Sig. Matteo PIZII e di 90 (novanta) giorni di squalifica e di € 375,00 (trecento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Erminio ROLLO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it