FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 031/AA del 05/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GOTTI TRECCANI SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 672 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigina Nunzia GOTTI, Fabio TRECCANI e della società SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGINA NUNZIA GOTTI, Presidente e Legale Rappresentante della SSDARL Brescia Calcio Femminile (matricola 675207) all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Fabio Treccani in occasione delle gare Chievo Verona Women – Brescia Calcio Femminile del 28.02.2021; Brescia Calcio Femminile – SS Lazio Women 2015 del 07.03.2021; Perugia Calcio - Brescia Calcio Femminile del 14.03.2021; Brescia Calcio Femminile Ravenna Women FC del 21.03.2021 e Orobica Calcio Bergamo- Brescia Calcio Femminile del 28.03.2021, tutte valevoli per il Campionato Nazionale Femminile di Serie B, di svolgere di fatto le funzioni di allenatore responsabile Prima Squadra, comparendo in distinta di gara come allenatore in seconda, pur non avendo l’idonea qualifica di allenatore professionista di 1a categoria-Uefa Pro o di 2a categoria- Uefa A e senza l’autorizzazione del Settore Tecnico, nonché per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione 39 lettera Ia) del Regolamento del Settore Tecnico per non aver adempiuto all’obbligo di affidare la squadra Brescia Calcio Femminile partecipate al Campionato Nazionale Femminile di Serie B alla responsabilità tecnica di un allenatore professionista di 1a categoria-Uefa Pro o di 2a categoria- Uefa A;

FABIO TRECCANI, allenatore Uefa B cod. 156.736 tesserato con la Società SSDARL Brescia Calcio Femminile all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 e 39, lettera Ia) del Regolamento del Settore Tecnico, poiché nella Stazione Sportiva 2020/2021 e precisamente in occasione delle gare: Chievo Verona Women – Brescia Calcio Femminile del 28.02.2021; Brescia Calcio Femminile – SS Lazio Women 2015 del 07.03.2021; Perugia Calcio - Brescia Calcio Femminile del 14.03.2021; Brescia Calcio Femminile Ravenna Women FC del 21.03.2021 e Orobica Calcio Bergamo- Brescia Calcio Femminile del 28.03.2021, tutte valevoli per il Campionato Nazionale Femminile di Serie B pur non avendo l’idonea qualifica di allenatore professionista di 1a categoria-Uefa Pro o di 2a categoria- Uefa A e senza l’autorizzazione del Settore Tecnico ha svolto di fatto le funzioni di allenatore responsabile Prima Squadra, comparendo in distinta di gara come allenatore in seconda. Si rappresenta che per la gara Orobica Calcio Bergamo- Brescia Calcio Femminile del 28.03.2021 il Sig. Treccani è stato già sanzionato dal Giudice Sportivo con due giornate di squalifica per aver rivestito la qualifica di allenatore in luogo del Responsabile Prima Squadra pur non avendo la Licenza e senza l'autorizzazione del Settore Tecnico;

SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti o comunque nei cui confronti è stata svolta attività nell’interesse delle stesse e rilevante per l’ordinamento federale; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio TRECCANI e Luigina Nunzia GOTTI in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Fabio TRECCANI, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Luigina Nunzia GOTTI e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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