F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 072/CSA pubblicata il 17 Novembre 2021 – società A.C. Nardò s.r.l.

 

Decisione n. 072/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 065/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Andrea Galli - Componente 

Carlo Bravi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 065/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.C. Nardò s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 del 27.10.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 04.11.2021, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 28.10.2021, preceduto da rituale preannuncio, la società A.C. Nardò s.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 27.10.2021 (Com. Uff. n. 40) con la quale è stata irrogata al proprio tecnico, sig. Pasquale De Candia, la sanzione della squalifica per due gare effettive “per aver rivolto espressione ingiuriosa all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato”. Episodio occorso in occasione della gara Nardò – Lavello disputata il 24.10.2021 e valevole per il campionato nazionale di serie D.

La reclamante chiede la revoca della sanzione, ritenuta sproporzionata in relazione al comportamento del De Candia, in quanto non configurabile come violento.

Evidenziando la totale assenza di sanzioni disciplinari pregresse in capo al medesimo, pur consapevole dell’irrilevanza di tale circostanza in funzione della sanzione comminata, la reclamante invoca alcuni precedenti giurisprudenziali che qualificano la fattispecie dell’ingiuria, a suo dire non ricorrente nel caso di specie.

Il reclamo è stato trattato nella riunione del 04.11.2021 e deciso come da dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della A.C. Nardò s.r.l., peraltro generico e contraddittorio, è all’evidenza infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Il provvedimento del Giudice Sportivo è stato assunto sulla scorta del referto dell’Assistente n. 1, dal quale si evince che “al 48° 2T ho richiamato l’attenzione dell’AE per far espellere l’allenatore del Nardò, sig. Pasquale De Candia, perché a gioco in svolgimento usciva dall’area tecnica esprimendo a gesti e parole il suo dissenso nei confronti di una decisione arbitrale. Nella fattispecie, agitava le braccia verso l’alto e diceva le seguenti parole: che schifo! che schifo! che schifo! E’ saltato con le braccia così “Vaffanculo”.

Premesso dunque che il Giudice Sportivo non ha contestato alcun comportamento violento, bensì soltanto un’espressione ingiuriosa, proprio i precedenti invocati dalla reclamante confermano la correttezza della decisione adottata dal primo Giudice, non potendo dubitarsi della portata offensiva delle plurime espressioni profferite dal De Candia, per di più accompagnate da un comportamento platealmente irriguardoso nei confronti del direttore di gara.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

  

VICE PRESIDENTE ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                               Patrizio Leozappa  

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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