F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 076/CSA pubblicata il 22 Novembre 2021 – Villa Valle ssd a r.l.

Decisione n. 076/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 067/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Sebastiano Zafarana - Componente 

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 067/CSA/2021-2022, proposto dalla società Villa Valle ssd a r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 del 27.10.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.11.2021, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Udito per la reclamante il segretario sig. Dario Silini ed ascoltato a chiarimenti l’arbitro sig. Francesco Loiodice; 

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo spedito il 29.10.2021, preceduto da rituale preannuncio, la società Villa Valle ssd a r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 27.10.2021 (Com. Uff. n. 40) con la quale è stata irrogata al calciatore Radaelli Nicolò la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per intervento falloso nei confronti di un avversario in azione di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara ed impiegava 4 minuti per abbandonare il terreno di gioco”. Episodio occorso in occasione della gara Folgore Caratese – Villa Valle disputata il 24.10.2021 e valevole per il campionato nazionale di serie D.

Il provvedimento del Giudice Sportivo è stato adottato sulla base del referto dell’Arbitro sig. Francesco Loiodice, il quale riferisce che il Radaelli “contrastava il n. 21 avversario, che era in possesso del pallone, entrando in scivolata di lato e colpendo l’avversario con entrambi i tacchetti all’altezza del ginocchio. Alla notifica dell’espulsione mi diceva testuali parole: “ma vai a cagare”. Inoltre impiegava circa 4 minuti per abbandonare il recinto di gioco, contribuendo ad innalzare il nervosismo durante la mass confrontation”.

La reclamante chiede una riduzione della sanzione, sul presupposto che i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa rispetto a quanto riportato nel referto arbitrale.

E difatti, ferma la commissione del fallo ai danni dell’avversario e la conseguente espulsione, la reclamante sostiene che nel momento in cui l’arbitro estraeva il cartellino rosso, il Radaelli era stato raggiunto da un paio di calciatori avversari e da questi dapprima insultato e quindi spintonato e colpito alla nuca, tanto da rovinare in terra. Stante la contemporaneità del provvedimento di espulsione con l’insulto ricevuto, la reclamante sostiene che l’Arbitro avrebbe equivocato, in quanto l’espressione riportata nel referto ed effettivamente pronunciata dal Radaelli, sarebbe stata in realtà rivolta al calciatore avversario autore degli insulti e non al Direttore di Gara.

Sostiene ancora la reclamante che il calciatore Radaelli, mentre si apprestava a lasciare il terreno di gioco, era stato nuovamente spintonato e colpito da calciatori avversari e ciò aveva comportato un oggettivo ritardo nell’uscita, comunque contenuto all’incirca in un minuto, e non già in quattro minuti come riferito dall’Arbitro.

A comprova di quanto asserito, ha prodotto il filmato della gara.

Il reclamo è stato trattato nella riunione del 10.11.2021 e deciso come da dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della  società Villa Valle ssd a r.l. risulta infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Va innanzi tutto premessa l’inutilizzabilità, nella presente sede, del filmato prodotto della reclamante per sostenere le ragioni dell’impugnazione, posto che non ricorre, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi previste dall’art. 61, 2° comma, C.G.S..

Quanto al merito, risultando acclarato il grave fallo di gioco commesso dal calciatore Radaelli a danno di un avversario (gravità opportunamente evidenziata dall’Arbitro nel proprio referto e sostanzialmente non contestata dalla stessa reclamante), la Corte ha chiesto all’Arbitro medesimo, raggiunto telefonicamente, di chiarire l’esatta dinamica dei fatti immediatamente succedutisi al provvedimento di espulsione. Ebbene, il sig. Loiodice ha confermato che l’espressione pronunciata dal calciatore Radaelli era inequivocabilmente diretta a lui e non già a calciatori avversari, mentre non ha escluso che, a fronte della “mass confrontation” in corso sul campo, il ritardo con il quale il Radaelli aveva lasciato il terreno di gioco potesse imputarsi ad ostacoli frapposti da calciatori avversari.

Ciò premesso, ritiene la Corte tale ultima circostanza comunque irrilevante ai fini della congruità della sanzione così come comminata dal Giudice Sportivo, considerate, da un lato, l’avvenuta espulsione dal campo (per di più a seguito di un fallo particolarmente grave) e la conseguente applicazione quantomeno della sanzione minima della squalifica per una gara (art. 9, comma 7, C.G.S.) e, dall’altro, l’espressione pacificamente irriguardosa rivolta dal calciatore al Direttore di Gara e la conseguente applicazione della sanzione minima della squalifica di due giornate, di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S..

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

  

IL VICE PRESIDENTE ESTENSORE                                         IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                                     Patrizio Leozappa 

 

Depositato 

 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it