F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 078/CSA pubblicata il 22 Novembre 2021 – ASD Porto San Giorgio C5

Decisione n. 078/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 066/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente (relatore)

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Sebastiano Zafarana – Componente

Antonio Cafiero – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 066/CSA/2021-2022, proposto dalla ASD Porto San Giorgio C5,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 133 del 27.10.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.11.2021, l’avv. Patrizio Leozappa;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La ASD Porto San Giorgio C5 ha proposto reclamo datato 28 ottobre 2021 avverso la sanzione dell’ammenda di euro 100 inflitta dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 133 del 27.10.2021), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie A2 – Girone B Porto San Giorgio C5/ Futsal Pistoia del 23.10.2021.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha sanzionato la reclamante con un’ammenda di euro 100 “Per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, l’annullamento della sanzione irrogata, affermando trattarsi di un “refuso”, per essere stato il medico sociale, dott. Marco Conio, regolarmente presente durante la gara ed allegando certificato dal quale risulta che il dott. Conio è iscritto all’Albo dei medici chirurghi di Pescara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte, con modalità da remoto, il giorno 10 novembre 2021, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, preso atto che la reclamante nell’introdurre il reclamo non ha versato il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, espressamente e formalmente comunicando in data 4 novembre 2021 di non essere intenzionata a versarlo, non può che dichiararlo irricevibile, ai sensi dell’art. 48, secondo comma, C.G.S.

P.Q.M.

Dichiara irricevibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

                                                                     IL PRESIDENTE ED ESTENSORE                                                                                            Patrizio Leozappa

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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