F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 52/TFN-SVE del 19 Novembre 2021 (motivazioni) – US Triestina Calcio 1918 Srl / ASD Prata Falchi Visinale – Reg. Prot. 37/TFN-SVE

Decisione/0052/TFNSVE-2021-2022

Registro procedimenti n. 0037/TFNSVE/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente;

Carlo Cremonini – Componente;

Cristina Fanetti – Componente (Relatore);

Carmine Fabio La Torre – Componente;

Marco Scarpati – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 12 novembre 2021, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società US Triestina Calcio 1918 Srl (matr. FIGC 945182) contro la società ASD Prata Falchi Visinale (matr. FIGC 943085) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 2/E del 23 settembre 2021 – (premio di preparazione calciatore Matteo Conzo n. 12.7.2003 – matr. FIGC 6.890.018 – ric. 91),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso inoltrato il 12 maggio 2021, l’ASD Prata Falchi Visinale adiva la Commissione Premi, chiedendo la condanna della US Triestina Calcio 1918 Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF per avere quest’ultima tesserato con vincolo annuale quale giovane dilettante, per la stagione sportiva 2018/2019, il calciatore Matteo Conzo.

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 2/E del 23 settembre 2021, la Commissione Premi accoglieva il ricorso della ASD Prata Falchi Visinale, dichiarando la US Triestina Calcio 1918 Srl tenuta a corrispondere la somma totale di 2.692,44 di cui 1.994,40 alla ASD Prata Falchi Visinale a titolo di premio di preparazione, ed 698,04 alla FIGC a titolo di penale.

La Commissione Premi notificava la decisione alla US Triestina Calcio 1918 Srl in data 28.09.2021.

In data 18.10.2021 la US Triestina Calcio 1919 Srl proponeva reclamo avverso la predetta decisione eccependone l’erroneità e l’infondatezza per non essere stata la prima società a tesserare il calciatore con vincolo annuale. Esponeva, infatti, che il calciatore, in data 20.08.2020, fosse stato tesserato, per la prima volta, quale dilettante dalla ASD Prata Falchi Visinale, e di aver, successivamente, essa stessa tesserato il calciatore quale dilettante in data 27.08.2020, a seguito di trasferimento in prestito dalla ASD Prata Falchi Visinale.

La ASD Prata Falchi Visinale, ritualmente notiziata del reclamo, non ha depositato controdeduzioni.

La vertenza, discussa con la parte costituita in modalità di videoconferenza è stata decisa nella riunione del 12 novembre 2021.

In via preliminare, va rilevata l’inammissibilità del reclamo della US Triestina Calcio 1918 Srl per tardività.

Come noto, ai sensi dell’art. 91 comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, il reclamo in ultima istanza deve essere proposto entro sette giorni dal ricevimento della decisione impugnata.

La Commissione Premi ha notificato la decisione alla US Triestina Calcio 1918 Srl in data 28.09.2021, mentre il reclamo è stato proposto solo in data 18.10.2021, e, quindi, ben oltre il termine indicato dalla norma.

Appare d’altra parte priva di pregio la circostanza per cui il ricorso sarebbe stato inoltrato in data 4.10.2021 ad un indirizzo pec errato; tale notifica, infatti, deve considerarsi inesistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società US Triestina Calcio 1918 Srl.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Cristina Fanetti                                                       Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 19 novembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

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