FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 056/AA del 13/09/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MARINELLI POERIO US PERGOLETTESE 1932
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 752 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimiliano MARINELLI, Carmine Stefano POERIO e della società U.S. PERGOLETTESE 1932, avente ad oggetto la seguente condotta:
MASSIMILIANO MARINELLI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato per la società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 03/09/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del 18/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 08/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 03/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 30/11/20 a distanza di 17 giorni dal precedente del 13/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/12/20 a distanza di 17 giorni dal precedente del 30/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/01/21 a distanza di 16 giorni dal precedente del 30/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 di Piccardo Matteo al tampone eseguito il giorno 05/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni in bolla previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 24/03/21 a distanza di 13 giorni dal precedente dell’11/03/21, relativamente all’accertata positività al Covid-19 di Morello Mattia al tampone eseguito il giorno 11/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni in bolla previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/04/21 a distanza di 12 giorni dal precedente del 24/03/21, relativamente alle positività accertate al Covid-19 di Matteo Morello al tampone eseguito il giorno 11/03/21, di Ceccarelli Luca, Girelli Stefano e Andreoli Lorenzo al tampone eseguito il giorno 13/03/21, di Soncin Matteo al tampone eseguito il giorno 15/03/21, di Ferrara Michele al tampone eseguito il giorno 17/03/21, Piacentini Giambattista al tampone eseguito il giorno 30/03/21;
CARMINE STEFANO POERIO, Responsabile Sanitario tesserato per la società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 03/09/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del 18/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 08/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 03/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 30/11/20 a distanza di 17 giorni dal precedente del 13/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/12/20 a distanza di 17 giorni dal precedente del 30/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/01/21 a distanza di 16 giorni dal precedente del 30/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 di Piccardo Matteo al tampone eseguito il giorno 05/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni in bolla previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 24/03/21 a distanza di 13 giorni dal precedente dell’11/03/21, relativamente all’accertata positività al Covid-19 di Morello Mattia al tampone eseguito il giorno 11/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni in bolla previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/04/21 a distanza di 12 giorni dal precedente del 24/03/21, relativamente alle positività accertate al Covid-19 di Matteo Morello al tampone eseguito il giorno 11/03/21, di Ceccarelli Luca, Girelli Stefano e Andreoli Lorenzo al tampone eseguito il giorno 13/03/21, di Soncin Matteo al tampone eseguito il giorno 15/03/21, di Ferrara Michele al tampone eseguito il giorno 17/03/21, Piacentini Giambattista al tampone eseguito il giorno 30/03/21;
U.S. PERGOLETTESE 1932, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 78/A del 1/09/2020;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Massimiliano MARINELLI, dal Sig. Carmine Stefano POERIO e dalla Sig.ra MICHELLI ANNA MARIA per conto della U.S. PERGOLETTESE 1932;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1185,00 (mille cento ottantacinque/00) di ammenda per il Sig. Massimiliano MARINELLI, di € 1185,00 (mille cento ottantacinque/00) di ammenda per il Sig. Carmine Stefano POERIO e di € 1575,00 (mille cinquecento settantacinque) di ammenda per la società U.S. PERGOLETTESE 1932;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.