FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 078/AA del 18/10/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BANDECCHI TERNANA CALCIO SPA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 120 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Stefano BANDECCHI e della società TERNANA CALCIO SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:
STEFANO BANDECCHI, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società TERNANA CALCIO S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver, durante una intervista radiofonica concessa all’emittente Radiotouring 104 (e successivamente ripresa anche dal sito web “tuttomercatoweb.com” all’interno di un articolo di stampa) nel commentare quanto occorso in occasione della gara TERNANA vs BRESCIA (disputata a Terni in data 22.08.21, valevole per la 1^ giornata del Campionato di Serie B S.S. 2021/2022 e terminata con il risultato di 0-2) e segnatamente l’avvenuta concessione in favore della squadra ospite di un calcio di rigore dopo il riesame al Var, gravemente leso l’onore, il prestigio e il decoro, sia degli ufficiali di gara che ebbero a dirigere l’anzidetto incontro, sia più in generale dell’istituzione arbitrale nel suo complesso;
TERNANA CALCIO SPA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al predetto Sig. Stefano BANDECCHI nella propria ricordata qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente con poteri di rappresentanza della società TERNANA CALCIO Spa; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano BANDECCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TERNANA CALCIO SPA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.500,00 (duemila e cinquecento) di ammenda per il Sig. Stefano BANDECCHI, e di € 2.500,00 (duemila e cinquecento) di ammenda per la società TERNANA CALCIO SPA;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.