FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 098/AA del 17/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ERBA US 1913 SEREGNO CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 143 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Davide ERBA, e della società U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
DAVIDE ERBA, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver leso l’onore, il prestigio e il decoro propri del Presidente della Lega Pro Dott. Francesco GHIRELLI, nonché, anche quelli propri della Procura Federale intesa quale organo del sistema della giustizia sportiva della F.I.G.C. mediante frasi ed espressioni proferite facendo utilizzo del social network “Facebook” tramite un profilo direttamente allo stesso riconducibile e all’indomani dell’avvenuta notificazione al medesimo, nella sua anzidetta qualità di Presidente della U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l., di un provvedimento di comunicazione di conclusione indagini (CCI) adottato dalla Procura Federale nell’ambito di altro procedimento disciplinare iscritto a carico di costui in seguito a dichiarazioni lesive da esso in precedenza propalate (in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara SEREGNO CALCIO vs FERALPI SALO’ disputata in data 04.09.2021, valevole per il Campionato di Serie C, Gir. A stagione sportiva 2021/2022 e terminata con il risultato di 1-3);
U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l., per responsabilità diretta ex artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per il comportamento ascrivibile al predetto Sig. Davide ERBA nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente con poteri di rappresentanza della US 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l.;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide ERBA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.500,00 (duemila e cinquecento) di ammenda per il Sig. Davide ERBA, e di € 2.500,00 (duemila e cinquecento) di ammenda per la società U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l.;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.