F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 081/CSA pubblicata il 25 Novembre 2021 -A.S.D. Sancataldese Calcio
Decisione n. 081/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 080/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)
Savio Picone – Componente
Franco Di Mario - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 080/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Sancataldese Calcio, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 43 del 03.11.2021.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.11.2021, l’Avv. Fabio Di Cagno;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo in data 08.11.2021, preceduto da rituale preannuncio, la A.S.D. Sancataldese Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 03.11.2021 (Com. Uff. n. 43), con la quale è stata irrogata al calciatore Balistreri Pietro la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per avere, al rientro negli spogliatoi, rivolto espressioni gravemente offensive all’indirizzo del Direttore di gara che si protraevano nonostante l’intervento del capitano della propria squadra”. Episodio occorso in occasione della gara Sancataldese Calcio – Pol. Santa Maria Cilento disputata il 31.10.2021 e valevole per il campionato nazionale di serie D.
Il provvedimento del Giudice Sportivo è stato adottato sulla base del referto dell’Arbitro sig. Marco Marchioni, il quale riferisce che “a fine gara il n. 9 locale sig. Balistreri Pietro, mentre rientravo negli spogliatoi, fuori dal tdg, mi insultava urlandomi contro: sei uno scandalo, noi abbiamo una famiglia e tu così ci hai rovinato, fai schifo uomo di merda, per trenta euro ci sei partito da Rieti, fallito morto di fame. Diverse volte il capitano locale lo ha dovuto portare via con l’intento di farlo smettere”.
La reclamante chiede una riduzione della sanzione, ritenuta esagerata in quanto non sarebbe stato considerato alcun elemento attenuante ex art. 13 C.G.S., con particolare riferimento alle attenuanti specifiche previste dai punti 2 e 3 della norma. La reclamante sostiene difatti che l’eventuale offesa si sarebbe esaurita in un’unica frase, come peraltro dimostrato dall’unico intervento del capitano della squadra e che il comportamento del proprio tesserato sarebbe stato privo di alcun intento lesivo nei confronti dell’Arbitro.
Il reclamo è stato trattato nella riunione del 17.11.2021 e deciso come da dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo della A.S.D. Sancataldese è infondato e deve conseguentemente essere respinto. Va innanzi tutto premesso che la ricostruzione del fatto prospettata dalla reclamante contrasta palesemente con il contenuto del referto arbitrale, dal quale risulta invece che le ingiurie e le offese rivolte dal Balistreri all’Arbitro, peraltro di portata gravemente provocatoria, sono state plurime e non esauritesi in un unico contesto, tanto che il capitano è dovuto intervenire più volte per tentare di allontanare il proprio compagno di squadra.
Quanto alle prospettate attenuanti, le stesse sono state solo genericamente invocate, fermo restando che nessuna delle fattispecie previste dall’art. 13 C.G.S. sembra ricorrere nel caso in esame, tantomeno la mancanza di alcun intento lesivo nei confronti del Direttore di Gara che, ove sussistente, avrebbe comportato l’applicazione di sanzioni ben più gravi di quella irrogata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce