F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 083/CSA pubblicata il 25 Novembre 2021 – SSDARL NAPOLI FEMMINILE

Decisione n. 083/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 076/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:  

Patrizio LEOZAPPA – Presidente

Fabio DI CAGNO – Vicepresidente

Agostino CHIAPPINIELLO - Componente relatore 

Franco DI MARIO – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 076/CSA/2021-2022 proposto dalla società SSDARL NAPOLI FEMMINILE, per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al C.U. n. 43 del 2/11/2021 inerente alla gara SSDARL NAPOLI FEMMINILE – U.C. SAMPDORIA SPA del 31/10/2021, valevole per la 7a giornata del campionato di Serie A Femminile, con la quale è stata inflitta la squalifica di tre giornate effettive di gara alla calciatrice Jaimes Florencia SOLEDAD.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.11.2021, il dott. Agostino Chiappiniello e uditi l’Avv. Eduardo Chiacchio e la calciatrice Jaimes Florencia SOLEDAD;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Dagli atti ufficiali risulta che al termine della gara SSDARL NAPOLI FEMMINILE – U.C. SAMPDORIA SPA del 31.10.2021, l’arbitro, mentre si recava negli spogliatoi, veniva avvicinato dalla giocatrice Jaimes Florencia SOLEDAD la quale gli urlava in faccia, senza rispettare le adeguate distanze di protocollo da Covid, le seguenti espressioni: “sei scarso, non vali niente, che cazzo hai fatto tutta la partita, sei uno stronzo”.

La Corte Sportiva d’Appello con posta certificata del 4 novembre 2021 ha inviato alla reclamante i documenti ufficiali della gara.

Avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, ha proposto reclamo la società SSDARL NAPOLI FEMMINILE adducendo i seguenti motivi:

il comportamento della calciatrice è stato determinato dal particolare agonismo del momento e generato dalla scottante sconfitta maturata sul campo. Detto comportamento, concretizzatosi in espressioni colorite, non aveva alcun intento offensivo. La calciatrice auspica di poter dimostrare il proprio rammarico per quanto accaduto al Direttore di gara, Sig. Enrico GIGLIOTTI e porgergli le proprie scuse;

- la condotta posta in essere si è concretizzata in un “unicum” lasso temporale, per cui potrebbe essere applicato l’istituto della continuazione ex art. 81, c. 2, c.p.;

- il mancato rispetto della distanza dettato dal protocollo Covid non è censurabile in quanto la calciatrice è vaccinata e munita di green pass;

- l’illecito posto in essere può essere ricondotto ad un comportamento irriguardoso.

Conclusivamente, la reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica irrogata dal Giudice sportivo alla calciatrice Jaimes Florencia SOLEDAD, da n. 3 a n. 2 giornate effettive di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato. 

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo vada rigettato. Dagli atti ufficiali di gara risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati, come, tra l’altro, ammette pacificamente la società reclamante.

Tutte le circostanze richiamate dalla società reclamante a giustificazione del comportamento tenuto dalla calciatrice Jaimes Florencia SOLEDAD, non possono porre nel nulla, né attenuare in alcun modo, la condotta illecita posta in essere.

La circostanza secondo la quale le frasi offensive rivolte al Direttore di gara sarebbero state originate dalla cocente sconfitta della squadra sul campo, non può giustificare una condotta offensiva e oltraggiosa nei confronti dell’arbitro.

Non esiste alcun nesso causale tra la condotta della calciatrice e il risultato della gara, elemento che non può legittimare comportamenti, reazioni e manifestazioni offensive nei confronti di chiunque e, nel caso di specie, del Direttore di gara.

La sanzione irrogata è pienamente giustificata dalla condotta illecita tenuta dalla calciatrice in occasione della gara SSDARL NAPOLI FEMMINILE – U.C. SAMPDORIA SPA del 31/10/2021 e concretizzatasi nelle espressioni rivolte all’arbitro: “sei scarso, non vali niente, che cazzo hai fatto tutta la partita, sei uno stronzo”. Dette espressioni sono state riportate nel referto in modo preciso e testuale, il cui tenore da solo giustifica il provvedimento del giudice sportivo, senza che possa ravvisarsi una difficoltà di comprensione della lingua italiana in considerazione dell’origine straniera di Jaimes Florencia SOLEDAD o giustificarsi per tale ragione il ricorso ad un simile ed oltraggioso vocabolario.

Solo per completezza della decisione, il Collegio rileva che la mancata osservanza della distanza di sicurezza, di cui al protocollo da Covid, concretizza una censurabile violazione delle norme poste a tutela della salute dei soggetti con i quali si viene a contatto. Dette norme sono emanate nell’interesse generale di ciascun cittadino e non possono essere liberamente interpretate, né tanto meno applicate, da chiunque, compresa la calciatrice Jaimes Florencia SOLEDAD.

La volontà della calciatrice di chiedere scusa al Direttore di gara non elide la condotta offensiva e oltraggiosa posta in essere, senza contare che dette scuse, espresse nel reclamo e in sede di udienza, non sono state contestuali all’evento, ma successive allo stesso.

Il vincolo della continuazione di cui all'articolo 81 c.p. è invocato in modo non pertinente, postulando l’accertamento in positivo di una reale comune programmazione delle condotte illecite, anche solo nelle loro linee essenziali, sin dal compimento del primo illecito che, nel caso di specie, non pare in ogni caso ravvisabile.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società SSDARL NAPOLI FEMMINILE deve essere respinto e la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Jaimes Florencia SOLEDAD confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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