F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 084/CSA pubblicata il 25 Novembre 2021 – A.S.D. Cortefranca Calcio

 

Decisione n. 084/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 072/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 072/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Cortefranca Calcio, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 44/DCF del 2.11.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.11.2021, il dott. Alberto Urso e udito l’avv. Sara Messina per la società A.S.D. Cortefranca Calcio, nonché sentito l’arbitro della gara;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Cortefranca Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 inflittale dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 44/DCF del 2.11.2021) in relazione alla gara del Campionato di Serie B Femminile Cortefranca Calcio/Cittadella Women del 31.10.2021.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara”.

La reclamante deduce l’infondatezza in fatto dell’addebito rivoltole, dal momento che il proprio medico sociale - dott. Luca Guatta - è stato regolarmente presente all’interno del campo di gioco per tutta la durata della partita, nel corso della quale ha fatto anche ingresso sul terreno per prestare cure mediche ad alcune calciatrici del Cortefranca Calcio (minuti 13,41 e 27,00 del primo tempo) e della Cittadella Women (minuto 6,14 del secondo tempo), essendo a disposizione anche di quest’ultima squadra.

Oltre al medico sociale era peraltro presente anche l’ambulanza con le relative attrezzature e personale addestrato.

A conforto della propria ricostruzione la reclamante produce dichiarazione confermativa del dott. Guatta, nonché immagini fotografiche che ritrarrebbero il medico presente in campo e durante i suoi interventi nel corso della partita; invoca anche, a tale riguardo, prova audiovisiva prodotta in atti.

Per tali motivi la A.S.D. Cortefranca Calcio domanda in via principale l’accertamento della regolarità della propria posizione in relazione alla presenza dell’assistenza medica durante la gara e, conseguentemente, l’annullamento della sanzione irrogata; in subordine chiede la rideterminazione dell’ammenda in misura meno gravosa.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 17 novembre 2021 è comparso per la parte reclamante il difensore, avv. Sara Messina, che, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, nonché sentito telefonicamente durante la camera di consiglio l’arbitro della gara, ritiene che il reclamo debba essere accolto, con conseguente annullamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

L’art. 66, comma 1, delle N.O.I.F. stabilisce, per quanto d’interesse, che “Per tutte le altre gare [i.e., diverse da quelle “organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare di Serie A Femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti”] ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante”. La disposizione precisa al riguardo che “La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari”.

Il Com. Uff. F.I.G.C. n. 306/A del 18.06.2021, recante il Regolamento per le competizioni di calcio femminile, prevede a sua volta alla lett. B), punto 9, che “Ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F., la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante, a disposizione sia della squadra ospitante sia della squadra ospitata, è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata dall’arbitro nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari”.

Nel caso di specie, è vero che la distinta prodotta dall’A.S.D. Cortefranca Calcio non riporta la presenza del medico sociale, il quale neppure è indicato nel referto di gara, ma è altrettanto vero che detto referto non segnala l’infrazione - e cioè la “violazione di tale obbligo” (i.e., obbligo di assicurare la presenza del medico nel recinto di gioco) - non accertando espressamente l’illecito nei termini prescritti dall’art. 66, comma 1, N.O.I.F. e dalla lett. B), punto 9, del detto Regolamento ai fini dell’irrogazione della sanzione.

Del resto l’infrazione contestata consiste nella effettiva assenza sul terreno di gioco del medico sociale, circostanza non desumibile sic et simpliciter dalla mera mancata indicazione del relativo nominativo nel referto di gara, tanto che la normativa sopra citata prescrive espressamente l’apposito accertamento della violazione ad opera del direttore di gara.

Al riguardo, al di là della presenza in atti della dichiarazione resa dallo stesso dott. Guatta in cui si afferma la presenza in campo durante la gara e l’avvenuta identificazione dalla terna arbitrale, il Collegio ha sentito telefonicamente l’arbitro sig. Carlo Esposito, il quale ha confermato la circostanza dando conto che il medico sociale del Cortefranca Calcio era effettivamente presente in campo ed era stato regolarmente identificato dallo stesso arbitro, pur non comparendo - evidentemente per via di un refuso - nella distinta e nel referto.

A prescindere dunque dall’esame (e dalle questioni di ammissibilità) della prova audiovisiva e dei fotogrammi prodotti dalla reclamante, nonché dai profili inerenti alla presenza presso il campo di gioco dell’ambulanza, qui non rilevanti, l’infrazione contestata, non solo a ben vedere non risulta accertata secondo le modalità prescritte dalla normativa e, cioè, con apposita indicazione nel rapporto arbitrale, ma è stata anche esplicitamente smentita dall’arbitro, che ha confermato il contrario secondo quanto suindicato. Di qui la fondatezza della doglianza proposta dalla A.S.D. Cortefranca Calcio.

Alla luce di quanto precede il reclamo va dunque accolto, con annullamento della decisione del Giudice Sportivo d’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 a carico della reclamante.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                    Patrizio Leozappa

  

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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