F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 086/CSA pubblicata il 25 Novembre 2021 – U.S. Vibonese Calcio S.r.l.

Decisione n. 086/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 089/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino   Presidente

Maurizio Borgo Vice Presidente

Nicola Durante Componente (relatore)

Carlo Bravi   Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0089/CSA/2021-2022, proposto da U.S. Vibonese Calcio S.r.l. in data 12 novembre 2021, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo di Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 109/DIV dell’11 novembre 2021;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore, nella riunione del giorno 19 novembre 2021, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Nicola Durante e udito l’Avv. Piero Perri per la società U.S. Vibonese Calcio S.r.l.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il reclamo ha per oggetto la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara, inflitta dal Giudice Sportivo di Lega Pro all’allenatore della U.S. Vibonese Calcio S.r.l., sig. Gaetano D’Agostino, in esito alla gara Catania-Vibonese del 10 novembre 2021, terminata

1-0, “per avere, a due minuti dalla fine della gara, a seguito di una decisione dell’arbitro, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dello stesso accusandolo di parzialità, così provocando la reazione di tesserati della squadra avversaria. Misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.”.

Il reclamo assume per un verso l’inverosimiglianza dell’illecito ascritto, poiché non giustificato da alcuna pregressa “decisione dell’arbitro” e, per altro verso, la natura lieve della frase, avente tenore meramente canzonatorio e comunque non indirizzata all’arbitro, nonché l’applicazione della circostanza attenuante dell’avere l’incolpato prontamente tentato di scusarsi.

Chiede quindi l’annullamento della sanzione ovvero la sua rideterminazione in 1 (una) giornata effettiva di gara, anche con l’irrogazione di un’ammenda e, in via istruttoria, l’audizione dell’assistente arbitrale n. 1 e del IV° ufficiale di gara. Tali conclusioni sono state ribadite nel corso della riunione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sia nella relazione indirizzata alla Procura federale dai due collaboratori dalla stessa designati, sia nel rapporto del Commissario di campo, si legge che, all’88° minuto di gioco, l’allenatore della U.S. Vibonese Calcio S.r.l., sig. Gaetano D’Agostino profferiva le testuali parole: “arbitro, ti hanno pagato lo stipendio anche a te?”. Seguiva una vivace reazione dei calciatori del Catania.

Per tale episodio, il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara, per condotta ingiuriosa.

Tanto premesso, va preliminarmente respinta l’istanza istruttoria di sentire l’assistente arbitrale n. 1 ed il IV° ufficiale di gara, affinché dichiarino di non avere inteso l’insulto.

Difatti, ove anche fosse (ed è presumibile che sia, visto che non l’hanno refertato), ciò non basterebbe ad escludere che il fatto sia accaduto, elidendo l’efficacia probatoria di ben due rapporti scritti, redatti da tre soggetti altamente qualificati, ciascuno dei quali, senza esitazioni o dubbi, ha dichiarato di avere sentito l’identica frase; rapporti che godono della fede privilegiata di cui all’art. 61, comma 1, C.G.S. (“i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”).

Né v’è da questionare sulla valenza offensiva della frase stessa, atteso che essa contiene un’accusa di corruttibilità, tutt’altro che velata ed indubitatamente rivolta all’arbitro (“arbitro, ti hanno pagato lo stipendio anche a te?”), ovvero sulle ragioni che l’hanno determinata (che già il Giudice sportivo riferisce ad una non meglio specificata “decisione dell’arbitro”), le quali sono prive di rilievo.

Pertanto, avuto riguardo alla gravità del fatto, ma tenuto conto che il sig. D’Agostino si è subito prodigato per chiedere scusa - cosa che emerge in entrambi i rapporti -, appare congruo applicare la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S., riducendo la sanzione in 1 (una) giornata effettiva di squalifica ed euro 1.000,00 (mille) di ammenda.

Dispone trattenersi la tassa reclamo.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata ridetermina la sanzione della squalifica in 1 (una) giornata effettiva di gara e ammenda di € 1.000,00.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.   

 

L’ESTENSORE                                                 IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                 Pasquale Marino

 

Depositato il 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it