C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 7/12/2016 – Delibera – RECLAMO n.17 della Società A.S.D. CARIATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Reg.le Calabria di cui al Com.Uff. n.47 del 27.10.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Cariati – Cotronei 1994 del 9.10.2016 Campionato Promozione per posizione irregolare calciatore Lonetti Giuseppe I:,ammenda di € 200,00, inibizione del dirigente SCIGLIANO Lorenzo fino al 21.11.2016).

 

RECLAMO n.17 della Società A.S.D. CARIATI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Reg.le Calabria di cui al Com.Uff. n.47 del 27.10.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Cariati – Cotronei 1994 del 9.10.2016 Campionato Promozione per posizione irregolare calciatore Lonetti Giuseppe I:,ammenda di € 200,00, inibizione del dirigente SCIGLIANO Lorenzo fino al 21.11.2016).

 LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo, l’ulteriore memoria depositata dalla società reclamante, nonché le controdeduzioni della società resistente; sentito il legale della controdeducente; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha accolto il ricorso del Cotronei volto a sanzionare la posizione del calciatore Lonetti Giuseppe I. nella gara in epigrafe, irregolare per non aver scontato un residuo di squalifica inflittagli nella precedente stagione 2015/2016, in cui era tesserato per la società ACLI Sporting Club, nel campionato Allievi Regionali. Sostiene in via preliminare la genericità del reclamo proposto dal Cotronei in primo grado e la mancata pronuncia sul punto del giudice sportivo. Sostiene quindi un’interpretazione che escluda l’applicazione dell’articolo 22 C.G.S. nella fattispecie facendone derivare la regolarità della posizione del calciatore Lonetti. L’argomentazione si fonda sulla convinzione della non applicabilità dello stesso “ai tesserati che si trasferiscono da una società partecipante ai Campionati dell’Attività Giovanile e Scolastica a club che partecipano alle competizioni ufficiali–agonistiche indette dalla LND”. Il Cotronei controdeduce nel senso già tracciato nel reclamo di prime cure. L’art 22, comma 3 del C.G.S. recita “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del settore giovanile e scolastico di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1, e 11.3…”. La dizione del disposto è assolutamente chiara e non lascia margini di dubbio alla possibilità di applicazione nel caso di specie: Lonetti Giuseppe Immaco è sceso in campo per disputare la gara contro il Cotronei quando non aveva scontato – in nessuna competizione - la sanzione disciplinare comminatagli nella precedente stagione sportiva. La sua presenza in campo ha quindi alterato il risultato della gara. Il reclamo è, pertanto, da rigettare con riguardo alla sanzione della punizione sportiva della gara e dell’ammenda irrogata al Cariati, è invece inammissibile nella parte in cui si impugna l’inibizione del Dirigente accompagnatore Scigliano Lorenzo in quanto non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma, 3 punto b) del C.G.S. in quanto inferiore al mese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui s’impugna l’inibizione del Dirigente accompagnatore Scigliano Lorenzo; rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

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