C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 7/12/2016 – Delibera – RECLAMO n.18 della Società A.S.D. ROSE CITY avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Reg.le Calabria di cui al Com.Uff. n.54 del 10.11.2016 (squalifica del calciatore FALBO Gianluca fino al 8.2.2017, inibizione del dirigente PIRRI Emilio fino al 16.11.2016).
RECLAMO n.18 della Società A.S.D. ROSE CITY
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Reg.le Calabria di cui al Com.Uff. n.54 del 10.11.2016 (squalifica del calciatore FALBO Gianluca fino al 8.2.2017, inibizione del dirigente PIRRI Emilio fino al 16.11.2016).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA la reclamante propone appello avverso le due sanzioni irrogate in primo grado e di cui in epigrafe. L’inibizione irrogata al dirigente Pirri Emilio non può essere impugnata, in ossequio all’art. 45, comma 3, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto inferiore al mese. Il reclamo sul punto è, pertanto, inammissibile. In merito alla squalifica con cui si è sanzionato il comportamento minaccioso e offensivo nonché il tentativo di atto di violenza del calciatore Falbo Gianluca, la Società Rose City assume l’assoluta infondatezza degli addebiti ammettendo al più la responsabilità del calciatore per il comportamento offensivo. Le argomentazioni difensive su tale secondo punto appaiono assolutamente infondate in quanto smentite dalla narrazione del direttore di gara che risulta chiara, puntuale e circostanziata. Anche la sanzione appare congrua ed adeguata ai fatti addebitati.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui s’impugna l’inibizione al dirigente PIRRI Emilio; rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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