C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 7/12/2016 – Delibera – RECLAMO n.23 della Società A.C. AMENDOLARA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.65 del 24.11.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Amendolara – Marina di Schiavonea 1960 del 6.11.2016, Campionato 1^Categoria).

RECLAMO n.23 della Società A.C. AMENDOLARA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.65 del 24.11.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Amendolara – Marina di Schiavonea 1960 del 6.11.2016, Campionato 1^Categoria).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA - che la società A.S.D. Marina di Schiavonea 1960, in riferimento alla gara A.C. Amendolara – A.S.D. Marina di Schiavonea 1960 del 06/11/2016, ha proposto reclamo innanzi al Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo che la società avversaria venisse sanzionata con la perdita della gara per non avere impiegato per l’intera durata della gara due giocatori nati dal 1° gennaio 1996 in poi in violazione delle norme federali; - che il giudice adito, con C.U. n.65 del 24/11/2016 del Comitato Regionale Calabria: ü ha rilevato che la società Amendolara ha iniziato la gara in questione schierando come fuoriquota il solo calciatore Scigliano Domenico (n.10), nato il 23/04/1996; ü ha ritenuto che tale circostanza integrasse gli estremi della violazione della disposizione federale riportata sul C.U. n.2 del 04/07/2016 del C.R.C., secondo la quale le società partecipanti al Campionato Dilettanti di I Categoria hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse (e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1996 in poi; ü di conseguenza, ha accolto il reclamo, sanzionando l’A.C. Amendolara con la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3.

La società Amendolara propone reclamo avverso la decisione suddetta, sostenendo di avere schierato nella gara in questione, oltre al già citato Scigliano Domenico, anche il calciatore Troiano Mosè (n.14) nato il 19/08/2000, attenendosi, pertanto, alle vigenti disposizioni federali. Questa Corte rileva che dall’esame del referto arbitrale della gara de qua risulta quanto segue: - che la società Amendolara ha iniziato la gara impiegando sia il calciatore Scigliano Domenico (n.10), nato il 23/04/1996, che il calciatore Troiano Mosè (n.14), nato il 19/08/2000; - che, al 38° del II tempo, il calciatore Scigliano Domenico è stato sostituito da Salerno Rocco (n.15), nato il 13/09/1996; - che la reclamante, pertanto, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, si è attenuta puntualmente alla disposizione federale menzionata in precedenza, impiegando sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa due calciatori nati dal 1° gennaio 1996 in poi. Il reclamo, pertanto, è fondato. Di conseguenza, si dispone l’annullamento della decisione del giudice di prime cure che ha inflitto alla società Amendolara la punizione sportiva della perdita della gara, ripristinando il risultato conseguito sul campo: A.C. Amendolara – A.S.D. Marina di Schiavonea 1960: 5 – 0;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, delibera di: annullare la sanzione inflitta in I grado alla A.C. Amendolara della perdita della gara A.C. Amendolara – A.S.D. Marina di Schiavonea 1960 del 06/11/2016, col punteggio di 0-3; ripristinare il risultato conseguito sul campo: A.C. Amendolara – A.S.D. Marina di Schiavonea 1960: 5 – 0; accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

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