C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 21/12/2016 – Delibera – RECLAMO n. 35 della Società A.S.D. UMBRIATICO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.20 del 7.12.2016 ( squalifica del calciatore MELE Pasquale Alessio per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore RIZZUTO Mario per QUATTRO gare effettive).
RECLAMO n. 35 della Società A.S.D. UMBRIATICO CALCIO A 5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.20 del 7.12.2016 ( squalifica del calciatore MELE Pasquale Alessio per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore RIZZUTO Mario per QUATTRO gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che le argomentazioni addotte dalla Società reclamante non sono sufficienti a confutare quanto risultante dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata; che le sanzioni inflitte ai due tesserati appaiono congrue ed adeguate rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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