C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 11/01/2017 – Delibera – RECLAMO n.41 della Società G.S. BOCCHIGLIERO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 15.12.2016 (squalifica del calciatore FILIPPELLI Pasquale fino al 15.03.2017, squalifica del calciatore FILIPPELLI Rocco per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore FORCINITI Giuseppe per TRE gare effettive, squalifica del dirigente FORCINITI Nicola fino al 30.05.2019, con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014, squalifica del dirigente VIOLA Alfonso fino al 28.02.2017, ammenda di € 150,00).

RECLAMO n.41 della Società G.S. BOCCHIGLIERO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 15.12.2016 (squalifica del calciatore FILIPPELLI Pasquale fino al 15.03.2017, squalifica del calciatore FILIPPELLI Rocco per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore FORCINITI Giuseppe per TRE gare effettive, squalifica del dirigente FORCINITI Nicola fino al 30.05.2019, con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014, squalifica del dirigente VIOLA Alfonso fino al 28.02.2017, ammenda di € 150,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; la società reclamante non è comparsa, anche se ritualmente convocata; RILEVA che dal rapporto (e relativo supplimento) dell’arbitro della gara G.S. Bocchigliero – ASD Giove dell’ 11/12/2016 risulta che: - al 22’ del primo tempo veniva espulso il calciatore, nonché capitano, del Bocchigliero, sig. Pasquale Filippelli, il quale “”senza alcuna motivazione ed a gioco fermo”” si avvicinava all’arbitro in tono minaccioso, urlando e calciando con violenza il pallone, che sfiorava lo stesso direttore di gara; - il suddetto calciatore, alla fine del 1° tempo, si presentava nello spogliatoio dell’arbitro, insieme ai sigg.ri Alfonso Viola e Nicola Forciniti, rispettivamente dirigente accompagnatore e dirigente del Bocchigliero, protestando vivacemente, senza che i predetti dirigenti intervenissero per calmarlo, e poi all’inizio del secondo tempo si poneva nei pressi del terreno di gioco, continuando a protestare fino a che il dirigente Forciniti, su richiesta dell’arbitro, non lo faceva rientrare negli spogliatoi; - alla fine del 2° tempo, il dirigente accompagnatore del Bocchigliero, sig. Alfonso Viola, si avvicinava minacciosamente all’arbitro, protestando vivacemene, con tono aggressivo ed irriguardoso, imitato dall’altro dirigente, Nicola Forciniti, il quale sferrava all’arbitro un violento schiaffo che lo colpiva tra la clavicola e la giugulare, provocandogli un forte dolore, dovuto anche al colpo di frusta subito dallo stesso direttore di gara a causa del violento colpo subito. L’arbitro invitava il sig.Forciniti ad allontanarsi, ma inutilmente, in quanto lo stesso continuava a minacciarlo, puntandogli un dito sul volto, tanto che il direttore di gara decideva di abbandonare il terreno di gioco, “”senza effettuare l’obbligatorio saluto fairplay” e di raggiungere gli spogliatoi, seguito sempre dal sig. Forciniti, che continuava a minacciarlo per tutto il tragitto; - raggiunti gli spogliatoi, l’arbitro era costretto a subire l’intrusione di alcuni calciatori del Bocchigliero: dapprima, del capitano, sig.Pasquale Filippelli, che, urlando, insisteva di avere immediatamente i documenti; poi, del sig. Rocco Filippelli, che urlava nei confronti dell’arbitro frasi offensive ed irriguardose ed, infine, del sig. Giuseppe Forciniti, il quale dichiarava di essere il fratello del dirigente Nicola ed invitava l’arbitro a non menzionare a referto l’aggressione subita da parte di quest’ultimo; - per tutta la durata della gara un sostenitore del Bocchigliero, riconosciuto come tale dall’arbitro sia perché indossava la tuta del predetta Società e sia perché a fine gara sostava in prossimità degli spogliatoi in compagnia del dirigente del Bocchigliero, sig. Nicola Forciniti, proferiva all’indirizzo dello stesso direttore di gara frasi offensive ed ingiuriose, anche in presenza del sig. Forciniti, il quale manteneva un comportamento del tutto passivo. Il Giudice Sportivo Territoriale in relazione a quanto sopra squalificava: -fino al 15/03/2017 il calciatore dell’G.S. Bocchigliero, sig. Pasquale FILIPPELLI, per reiterato e continuo comportamento offensivo ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro, anche dopo l’espulsione ed a fine gara, e per aver calciato, a gioco fermo, con violenza il pallone che sfiorava il direttore di gara; -per QUATTRO GIORNATE il calciatore della G.S. Bocchigliero, sig. Rocco FILIPPELLI, perché a fine gara si introduceva abusivamente nello spogliatoio dell’arbitro, proferendogli frasi offensive ed irriguardose; -per TRE GIORNATE il calciatore della G.S. Bocchigliero, sig. Giuseppe FORCINITI, per condotta gravemente antisportiva, perché a fine gara si introduceva abusivamente nello spogliatoio dell’arbitro, chiedendogli di non menzionare a referto l’aggressione subita dal dirigente del Bocchigliero, sig. Nicola Forciniti, fratello del calciatore; -fino al 30/05/2019 il dirigente della G.S. Bocchigliero, sig. Nicola FORCINITI, per il grave atto di violenza compiuto nei confronti dell’arbitro, nonché per il reiterato e grave comportamento minaccioso ed offensivo tenuto nei confronti sempre del direttore di gara, ulteriormente aggravato dalla condotta passiva dallo stesso mantenuta a fronte di comportamenti offensivi e minacciosi perpetrati in sua presenza da altri tesserati della medesima Società. Precisava, ai sensi dell’art.16, comma 4 bis, del Codice di Giustizia Sportiva -fino al 28/02/2017 il dirigente della G.S. Bocchigliero, sig. Alfonso VIOLA, per comportamento minaccioso ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro; , che la presente sanzione comminata comporterà l’applicazione delle misure amministrative a carico della Società, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. comminava,infine, l’ammenda di €.150,00 alla G.S. BOCCHIGLIERO, per comportamento offensivo e minaccioso da parte di un proprio sostenitore nei confronti dell’arbitro per tutta la durata della gara ed anche alla fine della stessa, nonché per il comportamento tenuto dai propri tesserati e, soprattutto, dai propri dirigenti nei confronti dell’arbitro.

La Società G.S. BOCCHIGLIERO ricorreva avverso le suddette sanzioni ricostruendo i fatti del tutto differenti e chiedeva,in sostanza, la riduzione in maniera significativa di tutte le sanzioni inflitte. Ritiene questa Corte che il rapporto dell’arbitro, costituendo fonte privilegiata, non possa essere disatteso anche in considerazione della circostanza che riferisce i fatti in maniera puntuale e particolareggiata. Le sanzioni comminate dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. conferma – ai sensi dell’art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. - l’applicazione delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014.

 

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