C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 17/01/2017 – Delibera – RECLAMO n.47 del Sig. MARCHIO Francesco (tesserato della Società A.S.D. Calcio Steccato) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 22.12.2016 (squalifica fino al 23.2.2017).

RECLAMO n.47 del Sig. MARCHIO Francesco (tesserato della Società A.S.D. Calcio Steccato)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 22.12.2016 (squalifica fino al 23.2.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rileva che il reclamo è inammissibile per essere stato inviato il 30.12.2016 in violazione degli artt. 38.2 e 46.4 del C.G.S. e quindi oltre i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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