C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 17/01/2017 – Delibera – RECLAMO n.50 della Società POL. D. ALBI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 29.12.2016 (UN punto di penalizzazione in classifica, ammenda di € 60,00, squalifica dell’allenatore CANINO Nicola fino al 3 FEBBRAIO 2017, squalifica del calciatore PICCOLI Salvatore, in qualità di capitano, in luogo dell’autore dell’atto di violenza nei confronti dell’arbitro, non indentificato, con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

RECLAMO n.50 della Società POL. D. ALBI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 29.12.2016 (UN punto di penalizzazione in classifica, ammenda di € 60,00, squalifica dell’allenatore CANINO Nicola fino al 3 FEBBRAIO 2017, squalifica del calciatore PICCOLI Salvatore, in qualità di capitano, in luogo dell’autore dell’atto di violenza nei confronti dell’arbitro, non indentificato, con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara Pol. D. Albi - Crucolese del 18.12.2016, risulta che al termine della gara, dopo la segnatura della rete della Crucolese al minuto 45’+5’, il direttore di gara veniva attorniato da diversi giocatori e dirigenti dell’Albi, che protestavano vigorosamente. Durante tali contestazioni, l’arbitro veniva colpito alla caviglia ed alla tempia destra, da un calciatore dell’Albi, non identificato. Grazie all’intervento del dirigente accompagnatore ufficiale della Società Albi, il direttore di gara rientrava nello spogliatoio senza alcuna ulteriore conseguenza. In relazione a quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato la società infliggendo la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 60,00. Inoltre ha inibito fino al 3 febbraio 2017 i dirigenti Giancotti Salvatore e Amelio Luigi Andrea, ed ha squalificato l’allenatore Canino Nicola fino al 3.2.2017, nonché il sig. Salvatore Piccoli, in qualità di capitano, fino al 30.6.2017. La società ha presentato reclamo avverso le sanzioni inflitte nei suoi confronti, nonché contro l’inibizione inflitta ai dirigenti, e contro le squalifiche dell’allenatore e del capitano, identificando quale autore dei gesti violenti contro l’arbitro il calciatore Giuseppe Corea. Passando al merito, ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall’arbitro possono definirsi acclarati, LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara Pol. D. Albi - Crucolese del 18.12.2016, risulta che al termine della gara, dopo la segnatura della rete della Crucolese al minuto 45’+5’, il direttore di gara veniva attorniato da diversi giocatori e dirigenti dell’Albi, che protestavano vigorosamente. Durante tali contestazioni, l’arbitro veniva colpito alla caviglia ed alla tempia destra, da un calciatore dell’Albi, non identificato. Grazie all’intervento del dirigente accompagnatore ufficiale della Società Albi, il direttore di gara rientrava nello spogliatoio senza alcuna ulteriore conseguenza. In relazione a quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato la società infliggendo la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 60,00. Inoltre ha inibito fino al 3 febbraio 2017 i dirigenti Giancotti Salvatore e Amelio Luigi Andrea, ed ha squalificato l’allenatore Canino Nicola fino al 3.2.2017, nonché il sig. Salvatore Piccoli, in qualità di capitano, fino al 30.6.2017. La società ha presentato reclamo avverso le sanzioni inflitte nei suoi confronti, nonché contro l’inibizione inflitta ai dirigenti, e contro le squalifiche dell’allenatore e del capitano, identificando quale autore dei gesti violenti contro l’arbitro il calciatore Giuseppe Corea. Passando al merito, ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall’arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S).

Tuttavia, nel reclamo la società Pol. D. Albi ha fornito l’identificazione del calciatore che ha colpito l’arbitro. Ricostruzione supportata, altresì, da dichiarazione dello stesso calciatore Giuseppe Corea. Da ciò deriva la revoca della squalifica nei confronti del capitano Piccoli Salvatore, con conseguente invio degli atti al Giudice Sportivo per gli opportuni provvedimenti nei confronti del calciatore Giuseppe Corea. In ordine alle sanzioni inflitte nei confronti della società, per responsabilità oggettiva, si ritiene che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti descritti, anche tenuto conto del comportamento pienamente collaborativo del dirigente accompagnatore ufficiale, per come indicato dallo stesso direttore di gara, che ha evitato conseguenze più gravi alla persona dell’arbitro, e tenuto conto che comunque non si sono verificati incidenti né sul terreno di gioco né fuori l’impianto sportivo. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: -revoca la squalifica al calciatore Salvatore PICCOLI, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro per gli opportuni provvedimenti nei confronti del calciatore Giuseppe COREA; -revoca la sanzione del punto di penalizzazione in classifica, e dispone che la società POL. D. ALBI giochi UNA (1) partita a porte chiuse. Conferma – ai sensi dell’art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. - l’applicazione delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014. Rigetta nel resto il provvedimento impugnato e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it