C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 98 del 25/01/2017 – Delibera – RECLAMO n.30 della Società A.S.D. AURORA REGGIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.23 SGS del 24.11.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Valanidi Calcio Giovanile – Aurora Reggio del 20.11.2016- Campionato Regionale Giovanissimi- penalizzazione di TRE punti in classifica, ammenda di € 250,00).

RECLAMO n.30 della Società A.S.D. AURORA REGGIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.23 SGS del 24.11.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Valanidi Calcio Giovanile – Aurora Reggio del 20.11.2016- Campionato Regionale Giovanissimi- penalizzazione di TRE punti in classifica, ammenda di € 250,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che dagli atti ufficiali risulta che al 37^ del 2° tempo tre persone entravano in campo con fare minaccioso attraverso un cancello lasciato aperto e strattonavano l'arbitro dalla maglietta, il quale, dopo essere riuscito a liberarsi, notava l'ingresso in campo di altre persone, per cui decretava l'interruzione della gara; considerato che, convocato a chiarimenti per poter valutare la sussistenza o meno dell'oggettiva impossibilità di proseguire l'incontro, il direttore di gara dichiarava che le persone entrate in campo erano certamente sostenitori della A.S.D. Aurora Reggio, perché l’episodio è accaduto in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore a favore della Società Valanidi Calcio Giovanile. L’arbitro ha precisato che le persone entravano in campo attraverso un cancello aperto e che, in numero di circa 20, sostavano sul terreno di gioco anche dopo che il diretore di gara, svincolatosi dalla presa di uno degli invasori che l’aveva afferrato per la casacca, aveva trovato riparo negli spogliatoi. Sussistevano, pertanto, le condizioni per sospendere la gara, che non poteva essere ripresa. Pertanto la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice è congua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it