C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 98 del 25/01/2017 – Delibera – RECLAMO n. 33 della Società A.S.D. SANT’EUFEMIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 del 7.12.2016 ( squalifica del calciatore CAMMARERE Graziano per DUE gare effettive, squalifica del calciatore LUPPINO Davide fino al 07.03.2018, con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014, squalifica del campo di giuoco per UNA gara).

 

RECLAMO n. 33 della Società A.S.D. SANT’EUFEMIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 del 7.12.2016 ( squalifica del calciatore CAMMARERE Graziano per DUE gare effettive, squalifica del calciatore LUPPINO Davide fino al 07.03.2018, con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014, squalifica del campo di giuoco per UNA gara).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA 1.- Con ricorso del 9/12/2016 l'ASD Sant'Eufemia impugnava la delibera del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. N° 43 del 7.12.2016 del Comitato Provinciale di Reggio Calabria, emessa all'esito della gara Sant'Eufemia - Arcudace Palmi del campionato di 3^ categoria, chiedendo la riduzione della squalifica al calciatore Cammarere Graziano, l'annullamento della squalifica per una gara del terreno di gioco, nonché la revoca della squalifica inflitta al calciatore Luppino Davide fino la 07.03.2018, per atto di violenza nei confronti del direttore di gara, invocando lo scambio di persona con il calciatore Gentilomo Domenico, in lista con il n. 17, come denunciato dal medesimo in una dichiarazione spontanea di responsabilità con firma autenticata allegata al ricorso, nella quale asserisce di avere spinto il direttore di gara, di avergli sottratto il fischietto dalla bocca, ma di non averlo colpito. 2.- Alla seduta del 19 dicembre 2016, con provvedimento pubblicato sul CU n.78 del 21 dicembre 2016, questa Corte così decideva sul reclamo in esame: “Dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del calciatore Cammarere Graziano per due gare; Dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del campo per una gara; rimanda ogni altra decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 23 gennaio 2017”. Per potersi pronunciare sul reclamo avverso la sanzione irrogata per l'atto di violenza nei confronti del direttore di gara ed in merito al presunto scambio di persona, riteneva la Corte di dover procedere all'audizione del direttore di gara. 3.- Alla odierna seduta l’arbitro, convocato a chiarimenti, a rettifica del referto, ha dichiarato che il calciatore resosi responsabile dell’atto di violenza nei suoi confronti, è GENTILOMO DOMENICO e non LUPPINO DAVIDE, come erroniamente riportato in referto. Da ciò deriva la revoca della squalifica nei confronti del calciatore Luppino Davide, con conseguente invio degli atti al Giudice Sportivo per gli opportuni provvedimenti nei confronti del calciatore Gentilomo Domenico. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo revoca la squalifica al calciatore LUPPINO Davide, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria per gli opportuni provvedimenti nei confronti del calciatore GENTILOMO Domenico. Conferma – ai sensi dell’art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. - l’applicazione delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014. Dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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