C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 98 del 25/01/2017 – Delibera – RECLAMO n.53 della Società A.S.D. AURORA REGGIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 23.12.2016 ( recupero gara Soriano 2010 – Aurora Reggio del 18.12.2016 – Campionato Promozione – causa forza maggiore).

RECLAMO n.53 della Società A.S.D. AURORA REGGIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 23.12.2016 ( recupero gara Soriano 2010 – Aurora Reggio del 18.12.2016 – Campionato Promozione – causa forza maggiore).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la reclamante deduce la insussistenza della causa di forza maggiore, con argomentazioni varie e circostanziate; che l'arbitro ha attestato nel referto che una delle due porte era completamente distrutta, i pali erano stati tagliati a metà, la traversa si trovava distesa al suolo e l'intera porta capovolta, come emerge dalle foto in atti; che la società Soriano ha allegato denuncia ai Carabinieri delle ore 10,30, precedente l'orario di inizio della gara, e documentazione attestante il tentativo effettuato, sempre nelle ore precedenti la gara, di riparare e poi di acquistare una porta nuova, in quanto sarebbe risultata non riparabile;

che la gara è stata ripetuta in data 29/12/2016, come disposto dal Giudice Sportivo con la delibera impugnata, ed è terminata con la vittoria del Soriano e, solo il 30/12/2016 la reclamante ha proposto il ricorso, pur nel rispetto del termine di sette giorni; che la reclamante ha esibito una riserva scritta di reclamo, che sarebbe stata redatta in occasione della gara di recupero del 29/12/2016, nella quale espone che la porta è stata riparata e non sostituita, peraltro in modo tale da non apparire idonea a garantire la sicurezza; ritenuto che non rientra nelle incombenze di questa Corte sindacare in merito alla possibilità o meno di riparazione o sostituzione della porta e che dagli atti ufficiali, che costituiscono fonte privilegiata, risulta che la porta era completamente distrutta per fatto non imputabile alla Società ospitante e la gara non poteva essere disputata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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