C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 98 del 25/01/2017 – Delibera – RECLAMO n. 54 del Sig.SPINA Cosimo (tesserato della S.C.D. Real Terranova) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.19 del 15.12.2016 ( squalifica fino al 11.4.2017).

RECLAMO n. 54 del Sig.SPINA Cosimo (tesserato della S.C.D. Real Terranova)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.19 del 15.12.2016 ( squalifica fino al 11.4.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; considerato che i fatti ascritti al reclamante devono ritenersi accertati, per come risultanti dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, ma che, tuttavia, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti e che può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore SPINA Cosimo fino al 17 FEBBRAIO 2017; dispone accreditare la tassa sul conto della Società S.C.D. Real Terranova, che ha provveduto a versarla per conto del suo tesserato, reclamante.

 

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