C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 98 del 25/01/2017 – Delibera – RECLAMO n. 55 della Società F.C.D. TROPEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 22.12.2016 ( punizione sportiva della perdita della gara Tropea – Antonimina del 17.12.2016 – Campionato 2^Categoria – squalifica dei calciatori DE LUCA Davide e SCORDAMAGLIA Nazzareno per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore ARENA Marco fino al 22.12.2019 con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

RECLAMO n. 55 della Società F.C.D. TROPEA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 22.12.2016 ( punizione sportiva della perdita della gara Tropea – Antonimina del 17.12.2016 – Campionato 2^Categoria – squalifica dei calciatori DE LUCA Davide e SCORDAMAGLIA Nazzareno per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore ARENA Marco fino al 22.12.2019 con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; preliminarmente osserva che non risulta l'invio della copia del reclamo alla controparte, ai sensi dell'art. 46 comma 5 CGS, per cui il reclamo avverso la sanzione della perdita della gara per 0-3 deve essere dichiarata inammissibile; ritenuto che la società reclamante esclude qualsiasi condotta violenta e/o minaccia nei confronti dell'arbitro e precisa che il calciatore Arena Marco, accusato di avere colpito l'arbitro con un pugno alla mandibola, provocandogli forte dolore e momentanea perdita di equilibrio, lo avrebbe travolto involontariamente e fatto cadere in terra durante le fasi concitate della protesta per la mancata concessione di un calcio di rigore; che non si sono verificate le intemperanze descritte dal direttore di gara, il quale infatti non ha avuto la necessità di chiamare la forza pubblica, né di ricorrere ad assistenza sanitaria per l'incidente lamentato, per cui la gara si sarebbe conclusa regolarmente con il triplice fischio dell'arbitro, appena rialzatosi dopo l'accidentale caduta; rilevato che gli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, contraddicono quanto affermato dalla reclamante, le cui argomentazioni non si reputano idonee a poter inficiare la ricostruzione dei fatti offerta dal giudice di primo grado; considerato che la squalifica comminata per l'atto di violenza senza conseguenze lesive nei confronti dell'arbitro, appare eccessiva nella sua misura e deve essere rimodulata, tenuto conto dell'entità e della natura dei fatti ascritti; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; in parziale accoglimento, riduce la squalifica nei confronti di ARENA Marco fino al 22 DICEMBRE 2017; conferma – ai sensi dell’art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. - l’applicazione delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it