C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 14/02/2017 – Delibera – RECLAMO n. 66 del Sig.GRAZIANO Stefano (tesserato della A.S.D. Vigor Paludi) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 26.1.2017 (squalifica fino al 20.4.2017).

RECLAMO n. 66 del Sig.GRAZIANO Stefano (tesserato della A.S.D. Vigor Paludi)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 26.1.2017 (squalifica fino al 20.4.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo di non aver mai proferito le frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del direttore di gara riportate negli atti ufficiali; ritenuto che devono ritenersi accertati i fatti ascritti, fondati sulle risultanze degli atti ufficiali ai quali va attribuita fede privilegiata, ma che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti e che può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al tesserato GRAZIANO Stefano fino al 27 FEBBRAIO 2017 e dispone restituirsi la tassa.

 

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