C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 14/02/2017 – Delibera – RECLAMO n. 69 del Sig.LENTO Giuseppe (tesserato della S.C.D. Real Terranova) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 2.2.2017 ( squalifica per TRE gare effettive).

 

RECLAMO n. 69 del Sig.LENTO Giuseppe (tesserato della S.C.D. Real Terranova)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 2.2.2017 ( squalifica per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che i fatti, come accertati dal Giudice Sportivo, trovano conferma negli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti del calciatore LENTO Giuseppe a DUE gare e dispone accreditare la tassa sul conto della Società S.C.D. Real Terranova che ha versato per conto del suo tesserato, reclamante.

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