C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 08/02/2017 – Delibera – RECLAMO n.57 della Società A.C.D. CITTA’ DI AMANTEA 1927 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.85 del 5.1.2017(omologazione risultato 0-0- della gara ASD Silana Calcio 1947 – ACD Citta’ di Amantea 1927 del 4.12.2016 Campionato Promozione per posizione irregolare del calciatore GENTILE Luca nato il 2.10.1993).

RECLAMO n.57 della Società A.C.D. CITTA’ DI AMANTEA 1927

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.85 del 5.1.2017(omologazione risultato 0-0- della gara ASD Silana Calcio 1947 – ACD Citta’ di Amantea 1927 del 4.12.2016 Campionato Promozione per posizione irregolare del calciatore GENTILE Luca nato il 2.10.1993).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni della società resistente; sentito il legale della Società reclamante; sentito il legale della Società resistente; RILEVA In data 4.12.2016 si disputava la gara A.C.D. Città di Amantea 1927 - A.S.D. Silana Calcio 1947 del Campionato di Promozione a cui partecipava anche il calciatore Luca Gentile. La società Amantea lamentava, in primo grado ed a seguito dell’esito negativo di tale giudizio, lamenta ancora di fronte a questa Corte, la posizione irregolare del citato calciatore per non aver scontato quattro delle otto giornate di una squalifica comminategli nella precedente stagione sportiva disputata tra le file della Carioka Paola. A seguito dei fatti da cui era scaturita la squalifica, il Gentile veniva sottoposto a Daspo - che gli vietata di accedere su tutto il territorio nazionale nei luoghi ove si svolgevano manifestazioni sportive di tipo calcistico - precisamente in data 21.5.2016, quando aveva scontato quattro giornate delle otto giornate comminategli. Il Questore di Cosenza che aveva emanato il suddetto Daspo, della durata di un anno, in data 2 novembre 2016, pur confermando integralmente le prescrizioni imposte al Gentile, lo autorizzava a prestare attività calcistica per conto della A.S.D. Silana Calcio con la quale si era tesserato in data 9 settembre 2016. Il Gentile pertanto il 6 novembre 2016 riprendeva a disputare le gare della sua squadra di appartenenza compresa la gara in esame che si effettuava il 4.12.2106. La società reclamante sosteneva in primo grado e sostiene ancora, dopo l’esito negativo del giudizio di primo grado, che il calciatore ha disputato dette gare, in particolare quella che interessa, in posizione irregolare in quanto le ulteriori quattro giornate di squalifica non potevano essere scontate in costanza di Daspo. In pratica il periodo che va dall’11.09.2016, prima giornata di campionato, al 30.10.2016, ottava gara del torneo, in cui il Gentile non disputando alcuna gara avrebbe ampiamente esaurito la sua squalifica, non può essere ritenuto utile a tali fini in quanto interessato dalla prescrizione del Questore di Cosenza. L’assunto si fonda sull’asserita, consolidata indipendenza tra il giudicato sportivo e quello ordinario, amministrativo o penale, che esclude che i provvedimenti di natura amministrativa o di altra natura, possano incidere e possano essere fatti valere e/o utilizzati, anche “surrettiziamente”, ad ogni fine rilevante per la giustizia sportiva: nel caso di specie che il Daspo possa essere sovrapponibile alla sanzione sportiva permettendo di scontare contemporaneamente le due “pene”.

Si oppone a detta tesi la Silana che afferma che durante la vigenza del Daspo la sanzione sportiva ha comunque fatto il suo corso per cui il calciatore ha scontato le restanti giornate di squalifica. La “continuità” tra le due sanzioni, la necessità cioè di scontarle in sequenza cronologica porterebbe di fatto ad una duplicazione della pena con violazione del principio del “ne bis in idem”. Trattandosi di materia non normata, ritiene questa Corte Sportiva che la soluzione vada ricercata nei principi generali del diritto. La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, con sentenza del 4 marzo 2014, che sta trovando recepimento dalla giurisprudenza nazionale di merito, ha affermato, in materia tributaria, che il principio del ne bis in idem sostanziale, previsto dall’articolo 4 del protocollo n. 7 della Convenzione, impedisce l’applicazione congiunta di una sanzione penale e di una sanzione afflittiva, sebbene configurata come amministrativa dall’ordinamento nazionale, a carico dello stesso soggetto e per la medesima condotta materiale, per fatti, cioè, che possono essere considerati “sostanzialmente gli stessi”. In pratica con il principio sopra richiamato si è inteso affermare che dallo stesso fatto, pensiamo all’episodio contestato al Gentile reo di aver aggredito calciatori avversari, non possa discendere una doppia sanzione afflittiva a carico dello stesso soggetto e per la medesima condotta materiale. L’ossequio a tale statuizione ed al principio che intende tutelare impone pertanto una interpretazione che porti a distinguere le due sanzioni (Daspo e sanzione sportiva) evitando che incidano sullo stesso bene di fatto duplicandosi. Pertanto può affermarsi che il Daspo che ha una natura, definita amministrativa, prettamente preventiva e volta ad evitare che il soggetto reiteri la sua condotta violenta in ogni contesto in cui si svolgano manifestazioni sportive spieghi la sua efficacia contemporaneamente alla squalifica sportiva la cui natura si connota per un unico elemento afflittivo e punitivo per la condotta violenta tenuta. Per tale ragione questa Corte ritiene che il calciatore Gentile abbia scontato le restanti giornate di squalifica in costanza di Daspo disputando la gara in esame in posizione regolare. P.Q.M. rigetta il reclamo e conferma l’omologazione del risultato 0-0 della gara ASD Silana Calcio 1947 – ACD Citta’ di Amantea 1927 del 4.12.2016 Campionato Promozione; dispone incamerarsi la tassa reclamo.

 

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