C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 08/02/2017 – Delibera – RECLAMO n.59 della Società A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 19.1.2017 (inibizione del dirigente FERRARA Marco fino al 30.5.2017, squalifica del calciatore SPAGNOLO Francesco fino al 30.1.2018).

RECLAMO n.59 della Società A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 19.1.2017 (inibizione del dirigente FERRARA Marco fino al 30.5.2017, squalifica del calciatore SPAGNOLO Francesco fino al 30.1.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA le sanzioni in epigrafe sanzionano il comportamento tenuto dal dirigente Ferrara Marco e dal calciatore Spagnolo Francesco nel corso e dopo la sospensione della gara. Al dirigente viene imputato un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, tra l’altro reiterato e tenuto in un contesto connotato da gravi disordini tra i calciatori delle due squadre, e al calciatore l’aver sputato all’indirizzo del direttore di gara colpendolo alla nuca. La reclamante contesta totalmente la ricostruzione dei fatti negando gli addebiti per entrambi i tesserati. In relazione alla posizione del calciatore afferma con estrema decisione che lo Spagnolo, essendo stato già espulso, non poteva trovarsi accanto all’arbitro al momento in cui questi afferma di essere stato attinto da uno sputo. A tal fine produce alcuni video che riproducono l’intero incontro offrendo, a suo dire, una rappresentazione dei fatti totalmente diversa da quanto riportato nel rapporto di gara. In via preliminare va affermato che l’articolo 35 C.G.S. ammette la produzione di prova televisiva - sempre che detta prova offra garanzia tecnica ed in merito alla sua provenienza - limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, che nel caso di specie non ricorrono. Passando al merito della questione, può affermarsi che il rapporto dell’arbitro non mostra spazio a censure di sorta e delinea in maniera chiara, precisa e circostanziata tutti gli episodi contestati. La posizione dei due tesserati va invece rivista relativamente alle sanzioni. Quella irrogata al dirigente Ferrara Marco va rimodulata riducendola a tutto il 15 aprile 2017. Relativamente al calciatore Spagnolo Francesco, che deve ritenersi responsabile del gesto imputatogli, pur tenendo conto del particolare disvalore morale e sociale attribuito allo sputo deve considerarsi che lo stesso non ha attinto in viso l’arbitro ma alla nuca per cui, come da costante giurisprudenza di questa Corte, la sanzione va ridotta a tutto il 31 agosto 2017. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce: l’inibizione irrogata al dirigente FERRARA Marco a tutto il 15 APRILE 2017; la squalifica irrogata al calciatore SPAGNOLO Francesco a tutto il 31 AGOSTO 2017; dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

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