C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 08/02/2017 – Delibera – RECLAMO n.60 della Società A.S.D. GIOVE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 19.1.2017 (squalifica del calciatore MARINGOLO Giovanni per QUATRO gare effettive).

RECLAMO n.60 della Società A.S.D. GIOVE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 19.1.2017 (squalifica del calciatore MARINGOLO Giovanni per QUATRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il delegato della Società reclamante; RILEVA la reclamante impugna la decisione del Giudice sportivo che ha sanzionato il calciatore Maringolo Giovanni per aver tenuto un comportamento eccessivamente e reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro e per aver sferrato un violento calcio alla porta di ingresso in campo. L’A.S.D. Giove lamenta la totale assenza di “credibilità” di quanto affermato dall’arbitro. Il rapporto dell’arbitro non può essere posto in dubbio in quanto riferisce i fatti in maniera puntuale e circostanziata. Anche la sanzione appare congrua ed adeguata ai fatti contestati tenuto inoltre conto della qualifica di capitano della propria squadra rivestita dal Maringolo e delle modalità oltremodo plateali con cui ha posto in essere il suo comportamento. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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