C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 08/02/2017 – Delibera – RECLAMO n.61 del Sig. NIGRO SANTO (tesserato della Società S.S.D. Virtus Diamante)

RECLAMO n.61 del Sig. NIGRO SANTO (tesserato della Società S.S.D. Virtus Diamante)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 19.1.2017 (squalifica fino al 30.6.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA il reclamante contesta la decisione del Giudice sportivo affermando che riviene da un macroscopico errore dell’arbitro che lo ha confuso con il dirigente Branda Gianluigi atteso che al momento dei fatti contestati (spinta e sputi sulla maglia dell’arbitro) si trovava a metà campo a parlare con i calciatori della squadra avversaria e non nei pressi dello spogliatoio dove gli stessi sono avvenuti. Il rapporto dell’arbitro non lascia adito a dubbi in tal senso. Non appare credibile ritenere che lo stesso abbia confuso un calciatore in divisa da gioco con un dirigente. A ciò si aggiunga che il Direttore ha attribuito al dirigente Branda Gianluigi altro specifico episodio, per cui questi è stato sanzionato, confortando la tesi secondo la quale avesse ben chiara l’identità dei due tesserati, Nigro e Branda. Anche la sanzione appare congrua ed adeguata ai fatti contestati tenuto conto del particolare disvalore morale e sociale attributo al gesto dello sputo. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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