C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 08/02/2017 – Delibera – RECLAMO n.46 della Società A.S.D. ROSE CITY avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 76 del 15.12.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Rose City – Cetraro F.C. del 11.12.2016 -Campionato di 1^Categoria- ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore IACONETTI Alessandro per CINQUE anni (quindi fino al 14.12.2021) con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014, ammenda di € 150,00).

RECLAMO n.46 della Società A.S.D. ROSE CITY

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 76 del 15.12.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Rose City – Cetraro F.C. del 11.12.2016 -Campionato di 1^Categoria- ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore IACONETTI Alessandro per CINQUE anni (quindi fino al 14.12.2021) con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014, ammenda di € 150,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA Il reclamo è inammissibile per violazione degli artt.38.2 e 46.4 C.G.S. essendo stato trasmesso oltre il settimo giorno dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo territoriale impugnata. Tanto risulta dagli atti del procedimento dai quali risulta che il comunicato ufficiale porta la data del 15 dicembre 2016 e l’invio della raccomandata contenete il reclamo quella del 27.12.2016. La reclamante ha fatto pervenire fotocopia della ricevuta di partenza, datata 22.12.2016, rilasciata dall’agenzia privata concessionaria di posta privata “ QuiPoste “ recante la data del 22.12.2016. Sul punto è da osservare che il D.Lgs. n. 261 del 1999, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, ha previsto che per esigenze di ordine pubblico sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale - id est, l'organismo che fornisce l'intero servizio postale su tutto il territorio nazionale: D.Lgs. cit., art. 1, lett. o) - gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, nelle predette procedure, la consegna e la spedizione in raccomandazione che non siano state affidate al fornitore del servizio universale, vale a dire all'Ente Poste, non sono assistite dalla funzione probatoria che il D.Lgs. cit., art. 1, lett. i) ricollega alla nozione di invii raccomandati (sul punto Cass. n. 22375/06, la quale ha ritenuto giuridicamente inesistente la notificazione; nello stesso senso, Cass. n. 20440/06; v. anche Cass. n. 11095/08,Cass.7156/2016 secondo cui in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla "raccomandata con avviso di ricevimento", non può che fare riferimento ai cosiddetto servizio postale universale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio). In ogni caso il reclamo è infondato. L’arbitro della gara ha confermato in ogni sua parte il proprio rapporto nonché la duplice aggressione subita da parte del calciatore Iaconetti confermata, quanto alle lesioni, dal verbale del pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. La sanzione della punizione sportiva di perdita della gara deve essere confermata per violazione dell’art.46.5 C.G.S. mancando la prova della trasmissione alla controparte del reclamo a mezzo lettera raccomanda, così come deve essere confermata la sanzione dell’ammenda € 150,00 perché non impugnabile ex art.45.3 lett.d del C.G.S.. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo che comunque rigetta. Dispone incamerarsi la tassa.

 

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