C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 113 del 21/02/2017 – Delibera – RECLAMO n.2 della Società F.C. REAL SANTAGATA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.38 del 6.10.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Cetraro Football Club ASD – Real Sant’Agata del 17.9.2016 Campionato 1^ Categoria – per posizione irregolare calciatore Impieri Luca nato il 24.9.1993, inibizione del dirigente acc. BELLIZZI Antonio fino a 5.11.2016, squalifica del calciatore IMPIERI Luca per UNA giornata, ammenda € 100,00).
RECLAMO n.2 della Società F.C. REAL SANTAGATA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.38 del 6.10.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Cetraro Football Club ASD – Real Sant’Agata del 17.9.2016 Campionato 1^ Categoria – per posizione irregolare calciatore Impieri Luca nato il 24.9.1993, inibizione del dirigente acc. BELLIZZI Antonio fino a 5.11.2016, squalifica del calciatore IMPIERI Luca per UNA giornata, ammenda € 100,00).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; letta la relazione della Procura Federale; RILEVA in primo grado il giudice sportivo, in esito al reclamo presentato dalla società Cetraro Football Club, irrogava alla società Real Sant’Agata la punizione sportiva della perdita della gara Cetraro Football Club - Real Sant’Agata del 17.9.2016 con il punteggio 0 – 3 per posizione irregolare del calciatore Impieri Luca; statuiva, inoltre, le ulteriori sanzioni accessorie di cui in epigrafe. Acclarava infatti che lo stesso calciatore risultava tesserato in prestito con altra società, la Virtus Diamante. Si opponeva alla decisione la Società F.C. Real Sant’Agata rappresentando che il calciatore non aveva mai firmato il tesseramento con la Virtus Diamante, ma solo quello con la società Real Sant’Agata: la firma presente sull’atto di trasferimento dell’Impieri Luca alla Virtus Diamante risulta palesemente apocrifa. Questo Collegio nella seduta del 31 ottobre 2016 sospendeva il giudizio e trasmetteva gli atti alla Procura Federale affinché esperisse le necessarie indagini. La Procura Federale esperiti i necessari accertamenti ha ritrasmesso gli atti a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale per il seguito di competenza. Le meticolose e puntuali indagini effettuate dalla Procura Federale hanno accertato che il calciatore Impieri Luca non ha mai firmato la lista di trasferimento dalla A.S.D. Belvedere alla S.S.D. Virtus Diamante. Si è difatti raggiunta, in esito ai citati accertamenti, la sufficiente ragionevolezza che la firma apposta alla lista di trasferimento alla Virtus Diamante è falsa, in quanto palesemente differente da quella apposta dall’Impieri sulla lista di trasferimento alla Real Sant’Agata ma anche a quella che lo stesso ha apposto sul verbale delle dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale. Inoltre, l’assenza di firma del Presidente o di altri delegati della società S.S.D. Virtus Diamante sull’atto di acquisizione delle prestazioni sportive dell’Imperi è ulteriore elemento che depone per una valutazione di illegittimità o, meglio, di nullità del trasferimento;
Il reclamo, per tutto quanto sopra esposto, è pertanto da accogliere. P.Q.M. in accoglimento del reclamo: ripristina il risultato 0-0 conseguito sul campo della gara Cetraro Football Club ASD – Real Sant’Agata del 17.9.2016, Campionato di Prima Categoria; revoca la squalifica irrogata al calciatore IMPIERI Luca e l’inibizione al dirigente BELLIZZI Antonio; revoca l’ammenda di € 100,00; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante; trasmette gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale LND Calabria per quanto di competenza.
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