C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 113 del 21/02/2017 – Delibera – RECLAMO n.71 della Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.104 del 2.2.2017 (ammenda di € 500,00).

RECLAMO n.71 della Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.104 del 2.2.2017 (ammenda di € 500,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che, con riferimento alla gara F.C. Calcio Acri s.c.s.d. – A.S.D. Calcio Gallico Catona del 29/01/2017: 1) dal rapporto del direttore di gara risulta che, a fine gara, un dirigente della società Calcio Gallico Catona, non identificato, teneva un comportamento irriguardoso nei confronti del medesimo ufficiale di gara all’interno dello spogliatoio arbitrale; 2) dal rapporto di uno degli assistenti arbitrali risulta che, durante la gara, questi veniva insultato e minacciato da alcuni sostenitori della società reclamante ed, inoltre, veniva attinto da uno sputo alle spalle lanciato da un tifoso della stessa società. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, ha inflitto l’ammenda di € 500,00 alla società A.S.D. Calcio Gallico Catona (cfr. C.U. n.104 del 02/02/2017 del Comitato Regionale Calabria). La reclamante ricorre avverso la suddetta decisione negando, in sintesi, il verificarsi dei fatti riportati nel rapporto dei due ufficiali di gara e chiedendo l’annullamento della sanzione irrogata in primo grado. Il rapporto dell’arbitro e dell’assistente arbitrale non possono essere posti in dubbio in quanto riferiscono in modo puntuale i fatti accaduti che, pertanto, possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata dei referti in questione (art.35 del C.G.S.). Tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione oggetto del reclamo; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce l’ammenda ad € 400,00; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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