C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 113 del 21/02/2017 – Delibera – RECLAMO n.73 del Sig. SIDERO Fiorenzo (tesserato A.S.D. Città di Rossano) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 3.2.2017 (squalifica fino al 30.6.2020).

RECLAMO n.73 del Sig. SIDERO Fiorenzo (tesserato A.S.D. Città di Rossano)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 3.2.2017 (squalifica fino al 30.6.2020).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il calciatore Sidero Fiorenzo impugna la squalifica irrogatagli in prime cure per aver sferrato un violento calcio, all’altezza del polpaccio sinistro del Direttore di gara, che procurava a questi forte dolore e la necessità di ricorrere a cure mediche presso l’ospedale di Cariati dove gli veniva riscontrata una mialgia alla gamba colpita con prognosi di un giorno. L’ufficiale di gara nel suo rapporto riporta, oltre al citato episodio, che il calciatore Sidero Fiorenzo, all’indomani della disputa della gara, lo avrebbe incontrato minacciandolo di non trascrivere sugli atti ufficiali il gesto violento compiuto a suo danno. Conclude, quindi, allegando un messaggio “whatsapp” inviato dall’allenatore della squadra “Città di Rossano” anch’esso da interpretare come “consiglio” di evitare di riportare in maniera puntuale i fatti avvenuti alla fine della gara del 26.1.2017. Il calciatore fonda il reclamo su due ordini di argomentazioni. Sostiene sostanzialmente che il gesto addebitatogli non intendeva colpire l’arbitro ma scalciare il terreno di gioco in segno di stizza. Rappresenta, inoltre, che l’episodio riferito dall’arbitro relativamente alle presunte minacce a questi rivolte non è veritiero in quanto, al giorno ed ora in cui l’ufficiale di gara afferma essere avvenuto il fatto, egli si trovava ricoverato in struttura ospedaliera come da documentazione prodotta in atti. Ritiene questo Collegio che nessun dubbio può sollevarsi in merito alla natura del gesto di violenza attribuito al Sidero Fiorenzo che va sanzionato adeguatamente seppur con pena che va rimodulata, come da dispositivo in calce, per riportarla a congruità e giustizia. In merito agli ulteriori fatti riportati dall’arbitro è necessario inviare gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore SIDERO Fiorenzo a tutto il 31 AGOSTO 2018; dispone restituirsi la tassa; rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

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