C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 121 del 15/03/2017 – Delibera – RECLAMO n.78 della Società U.S.D. CITTA’ DI ROSARNO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 23.02.2017 (ammenda di € 500,00, squalifica del campo di giuoco”a porte chiuse” per DUE gare effettive).

RECLAMO n.78 della Società U.S.D. CITTA’ DI ROSARNO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 23.02.2017 (ammenda di € 500,00, squalifica del campo di giuoco”a porte chiuse” per DUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della Società reclamante; RILEVA che, dal rapporto dell’arbitro della gara U.S.D. Città di Rosarno – A.S.D. Caulonia 2006 del 19/02/2017, risulta che: - al 44° del I tempo il calciatore Paparatti Livio (Città di Rosarno), a seguito dell’espulsione del compagno di squadra Ciurleo Antonio per condotta violenta nei confronti del portiere avversario, si avvicinava a quest’ultimo e, dopo avergli rivolto frasi offensive e minacciose, tentava di colpirlo “con un violento calcio”, non riuscendo nel suo intento per il pronto intervento dei calciatori della società A.S.D. Caulonia; - nel frattempo, i calciatori Corrao Gabriele (Rosarno) e Chiera Christian (Caulonia), quest’ultimo sopraggiunto dalla panchina, iniziavano a colpirsi a vicenda con calci e pugni, prima di essere separati dai calciatori e dai dirigenti di entrambe le società; - a questo punto,“veniva aperto volutamente” un cancello di accesso al campo dalla tribuna, da cui entravano otto tifosi del Rosarno che, raggiunto il punto dello scontro, cominciavano a colpire con diversi calci e pugni alcuni calciatori del Caulonia e, in particolare, Chiera Christian e Teti Pietro”, prima di essere fermati ed allontanati dal terreno di gioco dalle forze dell’ordine presenti e dai dirigenti di entrambe le società; - quindi, il direttore di gara sospendeva momentaneamente l’incontro affinché venissero ristabiliti l’ordine pubblico e le condizioni di sicurezza per poter proseguire la gara, rientrando negli spogliatoi, laddove aveva un colloquio con le forze dell’ordine che gli garantivano la massima collaborazione e gli comunicavano che stavano sopraggiungendo “altre due pattuglie di polizia e carabinieri” che avrebbero così consentito più efficaci garanzie di tranquillità; - dopo circa 40 minuti arrivavano le ulteriori unità delle forze dell’ordine per cui l’arbitro, ritenendo ormai ripristinate i presupposti di sicurezza, comunicava ai due capitani la decisione di riprendere la gara e, contestualmente, i provvedimenti disciplinari di espulsione a carico dei succitati calciatori Ciurleo, Paparatti, Corrao (Rosarno) e Chiera (Caulonia), - pertanto, l’incontro veniva ripreso e portato a termine senza ulteriori problemi. In relazione ai fatti testé riportati, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato la società U.S.D. Città di Rosarno con l’ammenda di € 500,00 e la squalifica del campo di giuoco per due gare da disputarsi “a porte chiuse” (cfr. C.U. n.114 del 23/02/2017 del Comitato Regionale Calabria). La società U.S.D.Città di Rosarno ricorre avverso la suddetta decisione, chiedendo che vengano annullate le sanzioni o, in subordine e in via del tutto residuale, che le stesse vengano ridotte. La reclamante contesta quanto dichiarato dall’arbitro, sostenendo che “l’ingresso in campo delle persone a cui viene addebitato l’episodio spregevole si verificava contestualmente a quello delle forze dell’ordine proprio perché si trattava di dirigenti e non come erroneamente riportato da sostenitori”. La Corte ritiene che l’arbitro, nel proprio rapporto, abbia riferito in maniera puntuale e circostanziata gli episodi verificatisi, fra i quali risulta ben evidenziato quello relativo all’apertura dei cancelli con la successiva entrata in campo degli otto tifosi della società A.S.D. Città di Rosarno, resisi responsabili degli atti di violenza descritti. Appare quindi non inverosimile quanto sostenuto dalla reclamante a sua discolpa, ovvero che il direttore di gara abbia “erroneamente riportato” sul referto che ad entrare in campo siano stati gli otto tifosi della società Città di Rosarno, resisi responsabili dell’aggressione nei confronti dei calciatori avversari, anziché i dirigenti della società medesima che, a detta della reclamante, sarebbero entrati sul terreno di gioco per separare i litiganti.

E’ il caso di precisare che il direttore di gara, in maniera inequivoca, abbia messo in risalto il comportamento dei dirigenti della società suddetta che hanno contribuito a far cessare gli atti di violenza, ma non può essere messo in dubbio quanto dallo stesso dichiarato a proposito dei tifosi entrati in campo e del relativo comportamento, tenuto conto che il rapporto arbitrale costituisce prova assoluta e privilegiata (art.35 del C.G.S.). Pertanto, la ricostruzione di fatti operata dalla reclamante non merita pregio in quanto priva di riscontri oggettivi che possano porre in dubbio le dichiarazioni dell’arbitro il quale, essendo istituzionalmente “super partes”, non può essere portatore di un interesse volto ad alterare o distorcere la verità, come ribadito in più occasioni della CAF prima e della Corte di Giustizia Federale in seguito. Il reclamo, quindi, non può trovare accoglimento e le sanzioni irrogate in primo grado appaiono congrue ed adeguate ai fatti ascritti alla società reclamante, tenuto conto dell’aggravante costituita dalla reiterata recidiva specifica. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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