C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 121 del 15/03/2017 – Delibera – RECLAMO n.79 della Società A.S.D. ESPERANZA CATANZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 SGS del 23.02.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Esperanza Catanzaro – Real Montepaone del 17.02.2017 Canpionato Allievi Regionali–ammenda di € 200,00, inibizione del dirigente RUBINO Gaetano fino al 30.05.2017, squalifica del calciatore CAPICOTTO Arnaldo per QUATTRO giornate).

RECLAMO n.79 della Società A.S.D. ESPERANZA CATANZARO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 SGS del 23.02.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Esperanza Catanzaro – Real Montepaone del 17.02.2017 CanpionatoAllievi Regionali–ammenda di € 200,00, inibizione del dirigente RUBINO Gaetano fino al 30.05.2017, squalifica del calciatore CAPICOTTO Arnaldo per QUATTRO giornate).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni della società Real Montepaone; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA al 20° minuto del secondo tempo della gara Campionato Allievi Regionali Esperanza Catanzaro – Real Montepaone del 17.02.2017, a seguito dell’espulsione del calciatore Arnaldo Capicotto, “ha avuto inizio una mischia che coinvolgeva calciatori e dirigenti di entrambe le società” che si rivolgevano a vicenda frasi intimidatorie e si colpivano con pugni e spintoni, l’arbitro della gara decideva pertanto di sospendere la gara. Dopo circa venti minuti il Direttore di gara, riceveva negli spogliatoi ed ascoltava i capitani delle due squadre che insistevano per la ripresa della gara assicurando il proprio impegno per garantire la correttezza dei rispettivi compagni. Ma il Direttore di gara riprendeva la gara esclusivamente pro-forma avendo, a suo stesso dire, già maturato tale decisione al momento della sospensione, tant’è che non assumeva alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei tesserati che si erano resi protagonisti dei disordini. La gara terminava con il risultato di 3 a 2 a favore dell’Esperanza. Il giudice di primo grado, preso atto del rapporto dell’arbitro, sommariamente sopra riportato, decideva per la sanzione della punizione sportiva della gara per entrambe le società e per le ulteriori sanzioni riportate in epigrafe, che la società Esperanza impugna con l’odierno reclamo. La reclamante chiede in ricorso l’omologazione del risultato della gara conseguito sul campo e l’annullamento delle sanzioni irrogate ai due tesserati che assume essere estranei ai fatti addebitati. La società Real Montepaone, che controdeduce, attribuisce le responsabilità dei fatti alla società Esperanza. La decisione dell’arbitro non è sorretta da adeguati ragioni di merito. Gli eventi riportati dal Direttore di gara non appaiono tali da giustificare una prosecuzione proforma della stessa atteso che la gara è ripresa dietro assunzione di responsabilità dei capitani e si è conclusa regolarmente, in assenza di ulteriori episodi di intemperanza pur avendo le due squadre affrontato la stessa con la convinzione dell’effettività della sua disputa, atteso che l’arbitro non aveva notificato ai due capitani la sua reale decisione. La decisione di sanzionare con la punizione sportiva della perdita della gara si sarebbe potuta giustificare solo laddove l’arbitro avesse riportato nel rapporto i nominativi di una serie di calciatori da espellere tale da non permettere la prosecuzione della gara per insufficienza, per una o entrambe le squadre, del numero minimo utile di calciatori cioè sette. Ma negli atti ufficiali l’arbitro non individua se non un calciatore è passibile di provvedimenti disciplinari. Muovendo da tale assunto questa Corte ritiene che la gara vada ripetuta, valuta invece congrue le sanzioni irrogate. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo dispone la ripetizione della gara Esperanza Catanzaro – Real Montepaone del 17.02.2017 Canpionato Allievi Regionali e rimette gli atti ai competenti uffici del Comitato Regionale per i conseguenti provvedimenti; conferma nel resto; dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it