C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 121 del 15/03/2017 – Delibera – RECLAMO n.80 della Società A.S.D. SANT MICHEL avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.67 del 23.02.2017 (omologazione risultato 2-1 della gara Tropea – Saint Michel del 28.01.2017 Campionato Seconda Categoria).

RECLAMO n.80 della Società A.S.D. SANT MICHEL

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.67 del 23.02.2017 (omologazione risultato 2-1 della gara Tropea – Saint Michel del 28.01.2017 Campionato Seconda Categoria).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA la reclamante in primo grado ha chiesto la ripetizione in campo neutro della gara in epigrafe per una serie di motivi che avrebbero minato la regolarità della stessa. In particolare: 1) invasione del campo con aggressione fisica e percosse da parte del n° 13 del Tropea ai danni dl portiere del Saint Michel; 2) assenza delle Forze dell’Ordine; 3) omessa applicazione da parte del Direttore di gara della norma che vieta la bestemmia in campo; 4) presenza in panchina dell’allenatore del Tropea squalificato. Per supportare la propria tesi la Società Saint Michel, relativamente all’aggressione del portiere, produce prova video/fotografica. In via preliminare, è da dirsi che la prova filmata di cui si chiede l’acquisizione non offre alcuna garanzia tecnica ed in merito alla sua provenienza per come richiesto dall’art. 35 C.G.S.; inoltre non attiene a fattispecie contemplate dalla citata norma (fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva, ed uso di espressione blasfema al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto sanzionato dall’arbitro). Il giudice di prime cure ha rigettato il reclamo ritenendo che quanto asserito non trova assoluto riscontro negli atti ufficiali. La decisione appare corretta e da confermare in appello. Le ragioni di cui al punto 2, 3 e 4, anche qualora fossero provate, non sarebbero comunque ragioni fondanti una decisione di accoglimento del reclamo, mentre in merito al primo punto è da affermarsi che l’episodio è stato constatato e correttamente valutato dall’arbitro. Va in merito rimarcato come il calciatore ha proseguito la gara pur avendo potuto la Società Saint Michel procedere alla sua sostituzione. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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