C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 06/04/2017 – Delibera – RECLAMO n.87 della Società A.S.D. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 23.02.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Serrese – San Calogero del 19.02.2017 Campionato Prima Categoriaammenda di € 300,00).

RECLAMO n.87 della Società A.S.D. SERRESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 23.02.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Serrese – San Calogero del 19.02.2017 Campionato Prima Categoriaammenda di € 300,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA al 42° minuto del secondo tempo l’arbitro sospendeva la gara in epigrafe poiché, dopo l’espulsione di un calciatore della Serrese ed uno del San Calogero, numerosi calciatori del San Calogero aggredivano il numero 7 della Serrese, precedentemente espulso, dando luogo ad una violenta rissa. Portandosi verso gli spogliatoi il Direttore di gara notava inoltre che un calciatore, il numero 6 del San Calogero, versava a terra in gravi condizioni per un colpo ricevuto in volto, per cui doveva essere trasportato in ospedale. Il giudice di primo grado, preso atto del rapporto dell’arbitro, sommariamente sopra riportato, decideva per la sanzione della punizione sportiva della gara per entrambe le società nonché per la comminazione di una multa di € 300,00 che la società A.S.D. Serrese impugna con l’odierno reclamo. La reclamante chiede in ricorso l’attribuzione della responsabilità per la sospensione della gara alla società avversaria San Calogero e quindi la conseguente sanzione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della stessa. I fatti per come narrati dall’arbitro depongono nel senso di ritenere corretta la decisione di sospendere la gara. Va – infatti - affermato che tale determinazione è supportata dalla presenza di quegli elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Appare palese che i gravi episodi di violenza verificatisi in campo, primo fra tutti il colpo inferto al numero 6 del San Calogero che lo ha costretto a ricorrere alle cure di un nosocomio con prognosi di 10 giorni, non permettevano la prosecuzione della gara in condizioni tali da garantire l’incolumità degli atleti e degli ulteriori tesserati presenti sul campo di gioco. La decisione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte Federale d’Appello poi. In merito all’attribuzione della responsabilità della sospensione è parimenti palese sia da ricondurre ad entrambe le società e quindi – in relazione all’odierno ricorso – anche alla A.S.D. Serrese. Il rapporto dell’arbitro anche sul punto è chiaro ed assolutamente esaustivo nella narrazione. La sanzione della punizione sportiva della perdita della gara è pertanto legittima in quanto consequenziale a quanto sopra valutato; la sanzione della multa appare congrua ed adeguata agli eventi accaduti. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it