C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 06/04/2017 – Delibera – RECLAMO n.88 della Società U.S.D. CACCURESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.124 del 23.03.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Caccurese – Real Catanzaro1969 del 15.03.2017 Campionato Prima Categoria – squalifica del calciatore RIGA Carmine per SEI giornate effettive di gara, ammenda € 300,00).

RECLAMO n.88 della Società U.S.D. CACCURESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.124 del 23.03.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Caccurese – Real Catanzaro1969 del 15.03.2017 Campionato Prima Categoria – squalifica del calciatore RIGA Carmine per SEI giornate effettive di gara, ammenda € 300,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale ed il Presidente della Società reclamante; RILEVA il calciatore del Real Catanzaro, Mercurio Antonio – secondo il rapporto dell’arbitro – alla realizzazione del quinto gol dell’U.S.D. Caccurese si dirigeva verso il calciatore della Caccurese, Carmine Riga, autore della suddetta rete, sferrandogli un pugno in viso e quindi numerosi calci e pugni. Il citato calciatore Riga Carmine reagiva colpendo a suo volta il Mercurio con calci e pugni. Lo scambio di colpi tra i due scatenava, tra i giocatori delle due squadre, un’accesa discussione tra i contendenti (definita dall’arbitro “mass confrontation” che durava circa due minuti). Una volta ritornata la calma, l’arbitro notificava il provvedimento di espulsione ai due calciatori, Riga Carmine e Mercurio Antonio, i quali, mentre si dirigevano verso gli spogliatoi, iniziavano nuovamente a colpirsi con calci e pugni scatenando tra i calciatori delle sue squadre che, nel frattempo si erano tolte le maglie per non essere identificati, “un’enorme e violenta rissa”. Nonostante i richiami del’arbitro e l’impegno dei Dirigenti di entrambe le società non era possibile ripristinare la calma tant’è che l’arbitro, per evitare più seri pregiudizi, sospendeva definitivamente la gara. Il giudice di primo grado, preso atto del rapporto dell’arbitro, sommariamente sopra riportato, decideva per l’irrogazione della punizione sportiva della gara per entrambe le società e per le ulteriori sanzioni riportate in epigrafe, che la società Caccurese impugna con l’odierno reclamo. Il reclamo si fonda su due ordini di ragioni. In punto di fatto si argomenta affermando che la gara è stata sospesa per le aggressioni perpetrate dal calciatore del Real Catanzaro, Mercurio Antonio, e di due suoi parenti presenti in distinta ai danni del calciatore Riga che si sarebbe, a dire della Caccurese, limitato a difendere la propria incolumità. A tal proposito intende far rilevare come i dirigenti della Caccurese si siano prodigati per riportare la calma in campo. Tale asserzione integra l’ulteriore elemento in punto di diritto secondo cui va affermata l’inapplicabilità del concetto di rissa che non può ricorrere nel caso di specie, in quanto una delle parti partecipanti, i tesserati della Caccurese, ha posto in essere esclusivamente una condotta volta a resistere all’aggressione o di mera difesa passiva. La reclamante pertanto conclude chiedendo la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti del Real Catanzaro, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda e della squalifica al calciatore Riga Carmine; in via gradata la ripetizione della gara. Il rapporto dell’arbitro si mostra assolutamente invulnerabile per precisione, puntualità ed esaustività della narrazione. Dallo stesso si rileva come il Direttore di gara abbia posto in essere tutti gli atti in sua facoltà per portare a compimento la gara che è stato tuttavia costretto a sospendere per la situazione di violenza venutasi a creare in campo. Dopo la prima sospensione si è prodigato affinché tornasse la calma in campo e lo ha fatto assumendo i corretti provvedimenti disciplinari (espulsione dei calciatori Riga Carmine e Mercurio Antonio). Lo scoppio di una rissa, definita “enorme e violenta” dall’arbitro per il coinvolgimento di quasi tutti i calciatori nonché per il surriscaldarsi degli animi degli spettatori presenti, ha reso necessario l’interruzione definitiva. A giudizio della consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte Federale d’Appello poi, il provvedimento di sospensione di una gara deve essere supportato da elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Ed in effetti dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che l’ufficiale di gara non poteva proseguire nella direzione per la situazione di grave tensione e di notevole potenzialità lesiva per i contendenti venutasi a creare. Anche l’affermazione dell’arbitro, secondo cui gli stessi Carabinieri avevano manifestato il loro assenso per la decisione presa, conforta ulteriormente la valutazione. Sancita la legittimità della sospensione è necessario indagare sulla responsabilità da attribuirsi in merito alla stessa. Il rapporto dell’arbitro sul punto rende parimenti indubbio che la stessa sia da ricondurre alle due società che hanno entrambe preso parte agli scontri con un corposo numero di effettivi presenti in campo, integrando gli elementi necessari per configurare una rissa. L’adoperarsi dei dirigenti di entrambe le società poiché non ha apportato il risultato sperato non può far venir meno la responsabilità oggettiva che sanziona “esclusivamente” la mancata disputa della gara. In esito alle argomentazioni sopra esposte questa Corte ritiene che la sanzione conseguente, della punizione sportiva della gara, non sia censurabile, così come non meritano critiche le ulteriori statuizioni del giudice da ritenersi congrue rispetto agli avvenimenti che si sono registrati. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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