C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 06/04/2017 – Delibera – RECLAMO n.89 della Società U.S.D. REAL CATANZARO 1969 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.124 del 23.03.2017 (squalifica del calciatore MERCURIO Antonio per OTTO giornate effettive di gara, ammenda € 300,00).

 

RECLAMO n.89 della Società U.S.D. REAL CATANZARO 1969

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.124 del 23.03.2017 (squalifica del calciatore MERCURIO Antonio per OTTO giornate effettive di gara, ammenda € 300,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il giudice di primo grado ha punito con la squalifica per otto giornate il calciatore Mercurio Antonio reo di ripetuti reciproci atti di violenza con un avversario e di provocata rissa comminando, altresì, l’ammenda di 300,00 € alla Società Real Catanzaro. Il Mercurio – secondo il rapporto dell’arbitro – al quinto gol degli avversari si dirigeva verso il calciatore della Caccurese Riga Carmine e gli sferrava un pugno in viso e quindi numerosi calci e pugni che davano avvio ad una “mass confrontation” tra gli atleti presenti in campo. Una volta ripristinata a fatica la calma i due citati calciatori, mentre si dirigevano verso gli spogliatoi in quanto espulsi, riprendevano nuovamente a colpirsi con calci e pugni scatenando un’enorme e violenta rissa che costringeva l’arbitro a sospendere la gara. La reclamate adduce, a parziale giustificazione del comportamento del Mercurio, la continua provocazione cui sarebbe stato fatto oggetto per tutta la durata della gara da parte degli avversari. Chiede, pertanto, una riduzione della squalifica e dell’ammenda conseguente ai citati fatti. Gli eventi, per come oggettivamente narrati dall’arbitro e sostanzialmente non negati dalla stessa reclamante, giustificano la sanzione irrogata al Mercurio Antonio e la consequenziale ammenda alla società che appaiono congrue ed adeguate agli aventi accaduti. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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